Con l’estate molte persone preferiscono utilizzare scooter e motociclette per andare al lavoro. Purtroppo, il pericolo sulla strada è costante e sono molti i sinistri che arrivano in Cassazione. Ed è proprio una sentenza della Corte di Cassazione la n. 21403/2021 che precisa di fare attenzione agli incidenti stradali, anche se si ha la precedenza si rischia il concorso di colpa. Il caso esaminato riguarda il conducente di uno scooter, che secondo la Corte, poteva evitare il sinistro se fosse andato più piano. Inoltre, non ritiene giustificata la richiesta del danno patrimoniale del motociclista, in quanto non ha dimostrato la riduzione del reddito in base all’incidente. Analizziamo cosa prevede nel dettaglio la sentenza e consigliamo di consultare la nostra guida per “come ottenere il risarcimento per incidente stradale”.
Attenzione agli incidenti stradali, anche se si ha la precedenza si rischia il concorso di colpa
In effetti, la Corte ha evidenziato che non erano presenti sul punto di impatto dei due mezzi, tracce di frenata. Questo fa presumere che se il conducente dello scooter fosse andato più piano, l’impatto si poteva evitare. E quindi, la Corte, attribuisce il concorso di colpa anche se il conducente dello scooter aveva la precedenza. Il motociclista non accetta la sentenza e ricorre in Cassazione sollevando le seguenti motivazioni:
- contesta il concorso di colpa per eccessiva velocità. Inoltre, contesta le considerazioni della Corte, sulla velocità inferiore che poteva dare maggiore visibilità al conducente e quindi, avvistare l’autovettura;
- contesta la Corte sul mancato risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata esibizione della prova in riferimento alla diminuzione dei redditi a causa dell’incidente.
Però, la Corte di Cassazione considera il ricorso del motociclista infondato e lo rigetta. Nella sentenza si legge che riguardo al primo punto, attraverso un ragionamento presuntivo, la Corte ha rilevato che la velocità elevata del motociclo ha contribuito del 25% a causare l’impatto. Infatti, gli Ermellini precisano che con un’andatura moderata il motociclista poteva frenare ed evitare il sinistro.
In riferimento al secondo motivo per la mancanza del risarcimento del danno patrimoniale, la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata (due dichiarazione dei redditi). Infatti, precisa che l’attività di libero professionista eseguita dal motociclista, è soggetta ad oscillazioni e per tale ragioni non è riconducibile al sinistro.
Per i motivi sopra elencati la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.