I rapporti con i propri vicini possono essere davvero molto complicati. Non è facile, infatti, convivere con condomini che hanno abitudini del tutto diverse dalle nostre. Oppure, alcune volte, volontariamente vogliono creare delle situazione di tensione e di litigio. Queste sono dinamiche molto diffuse, che non di meno, possono determinare un forte peggioramento della qualità della vita delle persone coinvolte.
Può essere molto stressante, infatti, avere un condomino il cui cane abbaia tutto il giorno. Oppure che puntualmente parcheggia la macchina in modo da rendere volontariamente difficoltoso il posteggio di quelle degli altri. O ancora, guarda la televisione ad un volume estremamente elevato. E si potrebbe continuare con una serie infinta di comportamenti scorretti e stressanti.
Attenzione a tenere questi comportamenti maleducati in condominio perché potrebbero costare molto caro
Tutte queste azioni hanno in comune, però, la capacità di creare situazioni di forte stress e abbassare la qualità della vita della persona colpita dalle scorrettezze. Vi è una distinzione importante da fare. Quella tra comportamenti, per quanto antipatici e maleducati, che rientrano ancora nell’ambito della legalità. E comportamenti che, invece, per il loro carattere aggressivo, ripetuto e doloso, fuoriescono dalla legalità e diventano condotte punibili penalmente.
Si parla in questi casi di stalking condominiale. L’articolo di riferimento è il 612 bis del Codice penale. Questa norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o perseguita taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura. Oppure crea un fondato timore per la propria incolumità o quella di un proprio caro. O ancora, infine, costringe la vittima ad alterare la proprie abitudini di vita. Attenzione perché questi questo tipo di comportamenti persecutori possono portare fino a sei anni di carcere per il condomino responsabile. Dunque, attenzione a tenere questi comportamenti maleducati in condominio perché possono portare a sanzioni penali.
Il Tribunale di Milano e le prove della vittima
L’articolo 612 bis è norma generale. La giurisprudenza costante, e con soluzioni analoghe, l’ha utilizzata in maniera piuttosto uniforme, anche, nei rapporti condominali (come già trattato qui). Questa volta ad occuparsi di stalking condominale è stato il Tribunale di Milano, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 9221 del 13 ottobre 2021. Nella sentenza si legge che è configurabile lo stalking condominiale quando un condomino attua una serie di azioni persecutorie contro il vicino, anche in un breve lasso di tempo. Questi comportamenti, però, devono avere tra loro un collegamento, ovverosia essere diretti a perseguitare la vittima di stalking. Ed il loro risultato deve essere quello di mutare le abitudini di vita della vittima.
È importante valutare l’impatto emotivo che gli atti del vicino hanno avuto sulla persona che le subisce. Ad esempio, risulta provato lo stalking se comportamenti oggettivamente scorretti del condomino determinano il cambiamento dell’entrata o dell’uscita abituale dalla propria abitazione, per non incrociare il proprio persecutore. Oppure causano l’utilizzo di entrare secondarie sempre o generano la richiesta di soggiornare da amici e parenti per evitare di incrociare il vicino. Il giudice deve riscontrare da tutte le circostanze di fatto portate in giudizio dalla vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura che ha causato un turbamento psicologico nella vittima. Turbamento tale appunto da causare il mutamento delle sue abitudini di vita per evitare di subire altri comportamenti illeciti del vicino.