Ormai da qualche anno siamo entrati nell’era dei social network. Oggi attraverso il telefono, internet e i social network è semplicissimo e rapidissimo rimanere connessi con il Mondo intero. Le incredibili potenzialità offerte dalla combinazione di internet, smartphone e social network comportano, però, anche grandi rischi.
Infatti un post, una notizia, una foto o un video condivisi attraverso i social hanno la capacità di diventare virali, sfuggendo dal controllo del creatore e diventando pubblici. Non sempre questo è un effetto voluto, ed anzi crea grandissimi problemi di compatibilità con il diritto alla privacy delle persone. Questo soprattutto quando il messaggio, la foto, il video sono inviati in canali privati come WhatsApp.
Questa incredibile capacità diffusiva di internet va tenuta in considerazione quando si pubblica un contenuto denigratorio nei confronti di una certa persona. Questo perché la capacità dei social network e di internet di amplificare la risonanza di un certo contenuto può fare dei grandi danni. Soprattutto quando questo sia offensivo oppure violativo della privacy di una persona individuata.
I comportamenti vietati nei social network
Dunque, attenzione a questo comportamento piuttosto comune nei social network. Infatti, creare un contenuto offensivo e diffonderlo può portare al reato di diffamazione aggravata. La legge punisce questo comportamento, articolo 595 codice penale, quando commesso attraverso i social, fino a tre anni di reclusione e almeno 516 euro di multa. I requisiti per commettere il reato di diffamazione sono essenzialmente due. Il primo è l’offesa alla reputazione altrui, diretta alla persona, alla sua professione o a altri aspetti che la caratterizzano. E si concretizza quando si va a ledere il suo onore, la sua immagine o decoro.
L’altra condizione è la comunicazione dell’offesa ad una pluralità di persone. La comunicazione offensiva può essere scritta o orale e non è necessaria la contemporaneità della comunicazione stessa. Lo stesso articolo 595 prevede che si abbia diffamazione aggravata quando l’offesa è arrecata servendosi di qualsiasi mezzo di pubblicità. La giurisprudenza considera mezzo di pubblicità pacificamente anche i social network. A questo proposito è interessante la recente sentenza della Corte di Cassazione, numero 10762 del 2022.
Attenzione a questo comportamento piuttosto comune nei social network perché può costare fino a 3 anni di reclusione e non meno di 516 euro di multa
La Corte ha condannato due donne per diffamazione aggravata nei confronti di una collega. Secondo la Corte per aversi diffamazione è necessario che la persona offesa sia individuata oppure individuabile. Detto in altre parole, non è necessario che chi offende indichi esattamente il nome della persona presa di mira se questa è chiaramente identificabile in base alle circostanze. Le due donne del caso esaminato dalla Cassazione avevano insultato una collega non particolarmente alta di statura definendola “nana”.
I giudici hanno ritenuto che date le circostanze dell’insulto la persona presa di mira, seppure non nominata, direttamente fosse pacificamente individuabile. La Corte ha anche confermato che l’insulto tramite social network comporti l’applicazione del comma 3 dell’articolo 595 codice penale. Ovverosia si ha diffamazione aggravata perché l’insulto è diffuso tramite un mezzo pubblicitario. Dunque, attenzione a quello che si pubblica e si scrive nei social network, perché può costarci la reclusione, multa e anche il risarcimento dei danni.