Assegni familiari: le ultimissime novità a partire dal 1°luglio 2020.
Anche quest’anno come ogni anno l’INPS ha aggiornato le Tabelle ANF degli assegni familiari.
Dal 1°luglio al 30 giugno 2021 saranno in vigore i nuovi importi per il calcolo della somma riconosciuta in busta paga.
Oltre ai nuovi importi aggiornati in base all’Istat, l’altra novità riguarda la nuova modalità di presentazione della domanda ANF.
Vediamo cosa sono gli assegni familiari e quali le ultimissime novità in vigore dal 1°luglio 2020.
Assegni familiari: le ultimissime novità a partire dal 1°luglio 2020
Gli assegni familiari sono delle prestazioni erogate dall’INPS a determinate categorie di lavoratori.
Si tratta di un contributo economico che non spetta a tutti i lavoratori indistintamente.
Riguarda alcune famiglie i cui componenti fanno parte di determinate categorie di lavoratori con un reddito inferiore ai limiti fissati dalla legge ogni anno.
I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:
-lavoratori subordinati,
-lavoratori parasubordinati,
-pensionati ex dipendenti,
-ricevitori di ammortizzatori sociali.
Gli assegni familiari vengono pagati dai datori di lavoro per conto dell’Inps direttamente nelle buste paga dei lavoratori.
Viene, invece, erogato direttamente dal Comune per le madri disoccupate o casalinghe, le donne che hanno adottato o hanno in affidamento un bambino.
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi direttamente al sito dell’INPS
I requisiti per chiedere gli ANF
Per quanto riguarda i requisiti necessari per poter chiedere gli assegni familiari questi non sono cambiati.
A quanto ammontano gli assegni familiari
Il calcolo dell’assegno al nucleo familiare si effettua in base al reddito della famiglia rivalutato ogni anno.
Per l’importo è necessario fare riferimento alle tabelle ANF in vigore dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2021.
Come presentare la domanda
La domanda per gli assegni familiari deve essere presentata ogni anno quando si ha diritto al contributo economico.
La novità a partire dal 1°luglio è che la domanda dovrà essere presentata direttamente dai lavoratori all’INPS telematicamente.
Non sarà, dunque, più necessario presentare al datore di lavoro il modello SR16-ANF/DIP.
Dovranno continuare ad utilizzare il modello i lavoratori del settore agricolo.
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