In questo periodo, caratterizzato non solo dalla pandemia, ma anche da alcune normative finalizzate ad un rilancio della nostra economia, un tema particolarmente diffuso è quello della cessione del credito.
Tale istituto giuridico è infatti ampiamente utilizzato per quei bonus fiscali, che vengono concessi per ristrutturazioni ed interventi edilizi, come il cosiddetto cappotto termico e, in generale, opere di coibentazione.
Decisamente meno trattato, invece, dalla letteratura in materia, l’art. 1121 del codice civile, da parte mia già oggetto di analisi in precedenti occasioni.
Ma qual è il rapporto tra l’art. 1121 e la cessione del credito?
Cos’ha a che fare questo articolo, norma rientrante nella materia condominiale, con l’istituto della cessione?
Articolo 1121 del codice civile e cessione del credito
L’articolo sopra richiamato consente al singolo condomino di astenersi da spese eccessivamente gravose o voluttuarie.
Abbiamo già esaminato, in altra occasione, i presupposti per il suo esercizio.
Ed abbiamo spiegato che sicuramente l’esercizio di tale diritto è consentito in presenza di tre condizioni.
La sua comunicazione, opere che impattano sulle caratteristiche fisiche dell’edificio, una spesa decisamente superiore, in relazione al tipo di intervento previsto, rispetto ai precedenti esercizi contabili.
Oggi ci soffermiamo, in particolare, sul terzo requisito, quello economico.
Spesa gravosa e cessione del credito
Il codice civile parla di spesa gravosa, ma non in termini assoluti.
Tale elemento viene infatti rapportato alle condizioni e caratteristiche dell’edificio.
Una interpretazione che pare corretta di tale principio, al fine della sua pratica applicazione, riconduce al confronto con precedenti esercizi contabili.
È infatti evidente che sono le spese sostenute nel loro ambito, quelle da cui si può trarre la constatazione di una situazione di eccessiva gravosità.
E tale concetto viene a trovare applicazione proprio in materia di interventi edilizi, collegati ai bonus fiscali.
Si tratta, infatti, di interventi quasi sempre di un certo peso finanziario, come ad esempio nel caso di coibentazioni di intere facciate condominiali.
Ma rispetto a tali interventi, è esercitabile l’art. 1121 del codice civile?
È proprio in riferimento a tale problematica, che si coglie un indubbio rapporto con la cessione di credito.
Infatti il bonus fiscale viene spesso esercitato in forma di cessione di credito a favore della ditta incaricata delle opere.
Alcuni interventi, ad esempio, possono prevedere bonus al 90%.
In tal caso, cedendo tale credito alla ditta, si dovrà sopportare solo l’onere finanziario del 10%.
Anche se poi, di fatto, non è proprio così, perché solitamente le ditte non si accollano, inizialmente, tutto l’onere finanziario da sopportare.
Ne consegue che richiedano un fondo iniziale, con conseguente regolazione del dare ed avere in un successivo tempo, in cui considerare lo sconto del 90%.
Ma il singolo condomino può esercitare l’art. 1121 del codice civile su interventi che beneficiano di bonus fiscali?
A tale riguardo viene in considerazione la cessione di credito.
Infatti alcuni osservano che in considerazione dei bonus fiscali, l’importo effettivo da corrispondere non è quello relativo agli importi formulati dalla ditta, ma quello che tiene conto della decurtazione, legata ai bonus fiscali.
Ad esempio se l’importo previsto dalla ditta è di 100.000 euro, con il bonus del 90%, diventano solo 10.000.
Ma il tema è più articolato.
Intanto, può darsi che inizialmente si debba versare un importo più elevato, quale fondo per i lavori.
Occorre inoltre considerare che la cessione del credito fiscale, in questo caso pari a 90.000 euro, alla ditta incaricata, può essere fatto in due modi diversi.
In forma pro solvendo o pro soluto.
A questo punto, occorre considerare che, successivamente all’erogazione del bonus da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa ha diversi anni di tempo, per valutare se sia stato lecitamente concesso.
E, qualora ritenesse che così non sia, per qualsivoglia motivo, richiederebbe la restituzione degli importi concessi a titolo di bonus, oltre ad interessi e sanzioni.
Le diverse conseguenze del pro soluto e del pro solvendo
Proprio in una situazione come quella sopra descritta, svolge una sostanziale differenza la forma in cui il credito è stato ceduto.
Con la cessione pro soluto, la ditta cessionaria del credito non potrà che ingaggiare una controversia legale con l’Agenzia delle Entrate o corrispondere alla medesima quanto richiesto.
Ma non potrà rivalersi sui condomini che hanno ceduto il credito.
Cosa che, invece, potrebbe fare se il credito le è stato ceduto in forma pro solvendo.
È quindi evidente la differente situazione per un condomino che abbia ceduto il credito in forma pro soluto invece di pro solvendo.
Le diverse conseguenze per il condomino che ha ceduto il credito
Il condomino che ha ceduto il credito in forma pro soluto sa quindi sin dall’inizio che all’importo inizialmente corrisposto, al netto dei crediti fiscali ceduti alla ditta, non dovrà corrispondere altro.
Invece, nel caso di cessione pro solvendo, fino a che non sia scaduto il termine, entro cui il fisco può effettuare controlli e contestare i bonus concessi, l’importo da corrispondere inizialmente è quello al netto dei bonus fiscali.
Ma non si sa se a questo se ne deve aggiungere un altro.
Sicuramente una spada di Damocle sulla testa del condomino.
Pertanto, secondo quella che, a mio avviso, rappresenta una condivisibile scuola di pensiero, l’importo da considerare ai fini dell’art. 1121 del codice civile non è quello al netto dei bonus fiscali, ma quello che non comprende tale decurtazione.
Proprio perché la decurtazione di costi, consentita dai bonus, fino alla scadenza del periodo in cui sono possibili le contestazione da parte del fisco, non è un elemento certo e determinato, ma esclusivamente possibile.
E, per terminare sull’argomento relativo all’articolo 1121 del codice civile e la cessione del credito, in relazione soprattutto alla motivazione succitata, si deve infatti considerare l’importo non decurtato dagli eventuali bonus.
Ne consegue che se tale importo, da non considerare al netto di bonus fiscali, risulta eccessivamente oneroso, secondo quanto superiormente spiegato, il condomino ha la facoltà di esercitare l’art. 1121 del codice civile anche in relazione ad interventi soggetti a potenziale riduzione di costi, a fronte di bonus fiscali.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“