Se voglio dividere il mio appartamento in due distinte unità immobiliari ho necessità di aprire un secondo ingresso sul pianerottolo in condominio. Posso farlo ed eventualmente con quali maggioranze condominiali?
Intanto chiariamo la natura giuridica del pianerottolo. A differenza delle scale, che sono espressamente comprese nei beni comuni, il codice civile non si esprime circa il pianerottolo. Secondo giurisprudenza, però, si tratta di un bene condominiale, proprio per la funzione che svolge.
Per i beni condominiali la regola è sempre la stessa. Il singolo condomino può farne uso, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Secondo alcune sentenze, quindi, non occorre autorizzazione dell’assemblea condominiale. Ciò perché il proprietario dell’immobile da dividere non muta la destinazione di quello spazio, ma semplicemente ne fa un uso più intenso. Allo stesso tempo non impedisce agli altri condomini di farne parimenti uso. Infatti gli altri abitanti dello stabile continueranno ad usare il pianerottolo esattamente come prima. E addirittura il dirimpettaio potrebbe aprire a sua volta un secondo ingresso sul pianerottolo. Non solo per dividere in due il proprio appartamento, ma anche solo per avere un ingresso di servizio distinto da quello principale.
Aprire un secondo ingresso sul pianerottolo in condominio
Se non serve l’autorizzazione dell’assemblea non serve nemmeno il permesso di costruire rilasciato dal Comune. Questo perché l’apertura di quel varco non integra trasformazione urbanistica, né incide sulla volumetria o sull’estetica esterna del condominio.
Vi sarà quindi sufficiente presentare in Comune una CILA, ossia una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico. E’ la stessa pratica che vi permette di eseguire lavori radicali di ristrutturazione sulle parti interne.
Dobbiamo per completezza raccomandarvi una particolare attenzione al rispetto del decoro architettonico dell’edificio. La stessa Corte di Cassazione, con opinione risalente e stabile del 2015, che la nuova porta può essere installata solo rispettando queste condizioni. Deve ovviamente essere in perfetta corrispondenza della proprietà individuale del condomino che agisca e le sue dimensioni non devono ostacolare il precedente uso del pianerottolo da parte degli altri. Inoltre la porta deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio.
Quest’ultimo punto è fondamentale perché si tratta di un argomento su cui l’assemblea ha potere indiscusso. Vi suggeriamo quindi di presentare all’assemblea un progetto del vostro intervento che mostri anche l’aspetto estetico della porta. Fatelo approvare e per dare il via ai lavori attendete 30 giorni dall’assemblea stessa. Così nessuno potrà più impugnare la delibera e non potranno fermarvi.