L’Agenzia delle Entrate, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, ha pubblicato una circolare in merito ai beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Purtroppo, i casi di contagio stanno aumentando e determinate attrezzature sono ancora necessarie. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarimenti in merito all’ applicazione del regime agevolato IVA per termometri e mascherine. Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, entra in gioco l’aliquota ridotta al 5%.
L’aliquota si applica sull’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. Di fatto, rientra in questa categoria anche i termoscanner. Inoltre, il trattamento agevolato si applica a mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”. L’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito le modalità perché il Ministero della Salute ha dato ulteriori indicazioni specifiche in merito ai prodotti.
Quali termometri rientrano
Il vero dubbio sorgeva in merito ai termometri. Ora il quadro è ben chiaro a tutti. Infatti vengono annoverati tutti i “termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Di fatto, i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA agevolato.
Non solo disinfettanti
Inoltre, le piantane che reggono il disinfettante rientrano nell’agevolazione al pari dei dispenser. L’IVA agevolata vale sia per i disinfettanti fissati al terreno oppure al muro.
Kit sierologici
I kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici hanno l’IVA agevolata. Per rientrare nell’agevolazione devono essere classificabili nei codici doganali. In merito, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha emanato una circolare a maggio 2020. Infine i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici rientrano nell’agevolazione.
Mascherine riutilizzabili
Negli ultimi mesi gli italiani stanno acquistando mascherine riutilizzabili con filtro. Anche per questo dispositivo si applica l’esenzione IVA. Quindi, vengono classificate al pari delle mascherine chirurgiche, a quelle Ffp2 e Ffp3.
Per chi ha perso il filtro della mascherina riutilizzabile nessun problema: l’elemento stesso rientra nell’esenzione perché elemento principale della mascherina. A seguito di questa nota, come ben si può leggere l’ applicazione del regime agevolato IVA per termometri e mascherine comprende veramente tutto.