Applicabilità della disciplina antielusiva specifica ACE alle società costituite in forma di joint venture paritetica, appartenenti a gruppi diversi. Il Parere negativo dell’Agenzia delle Entrate. Studiamo il caso.
La quaestio iuris di tipo interpretativo, in merito alla quale l’Agenzia delle Entrate ha reso un parere, afferisce all’ambito di applicabilità della disposizione di cui all’art. 10 del “Nuovo Decreto ACE”: decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Tale provvedimento, che ha sostituito il precedente DM del 14 marzo 2012, detta disposizioni di attuazione della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “aiuto alla crescita economica (ACE)”, la quale prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese.
Obiettivo della novella legislativa: riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, da realizzarsi, sostanzialmente, attraverso una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata agli incrementi del capitale proprio.
In tale contesto normativo e teleologico, si inserisce ed occorre interpretare la disposizione di cui al citato art. 10 del Nuovo decreto Ace, che tende ad evitare “soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio” (Relazione illustrativa al D.M. 14 Marzo 2012).
La finalità, quindi, è quella di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a seguito di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE, anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
L’art. 10 del DM 3 Agosto 2017 tipizza una disciplina antielusiva specifica, preordinata a prevenire duplicazioni dei benefici derivanti dall’agevolazione ACE, nell’ambito dei gruppi societari.
Segnatamente, il primo comma della citata disposizione delinea il perimetro applicativo soggettivo della disciplina antielusiva, circoscrivendolo alle società legate da un rapporto di controllo, rilevante agli effetti di cui all’art. 2359 c.c. (controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto).
Il secondo ed il terzo comma dell’articolo de quo individuano, invece, le operazioni oggetto della predetta disciplina antielusiva: Conferimenti in denaro e finanziamenti, in favore di soggetti del gruppo, nonché acquisti di aziende o partecipazioni di controllo già appartenenti a soggetti del gruppo.
La questione giuridica posta all’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, attiene all’estendibilità del perimetro soggettivo di cui al precitato art. 10, alle ipotesi di controllo “congiunto”.
Segnatamente, si tratta di stabilire se tale disposizione sia applicabile anche alle ipotesi, non contemplate dalla lettera del primo comma dell’art. 10, di società controllata pariteticamente da due o più soggetti, appartenenti a gruppi distinti.
Sul Punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le precedenti risoluzioni (n. 376/E del 17 dicembre 2007 e n. 326/E del 30 luglio 2008), emanate in tema di Join venture, nelle quali aveva chiarito la non sussumibilità delle stesse nell’ambito applicativo della disposizione codicistica di cui all’art. 2359 c.c.
Segnatamente, l’Agenzia, con tali risoluzioni, aveva chiarito che le joint venture sono regolate da accordi contrattuali (atipici), che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Il fenomeno del controllo societario congiunto, quindi, costituisce un “Topos”, che ha la sua disciplina propria, ancorchè e quand’anche atipica, nella contrattazione tra le parti, rinvenendosi la sua fonte nell’autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c.
Tale istituto giuridico, pertanto, non assume alcuna rilevanza nelle ipotesi in cui, come quella di interesse, una norma fiscale richiami la nozione di controllo, rilevante agli effetti di cui all’art. 2359 c.c.
La disciplina ACE, infatti, fa espresso richiamo al rapporto di controllo contemplato dalla disposizione di cui all’art. 2359 c.c., alla quale, inoltre, rinvia per tutto quanto non previsto dal decreto.
Il fenomeno del controllo societario, disciplinato dal codice civile, è un istituto ontologicamente diverso da quello inerente a soggetti costituiti in forma di joint venture paritetica, tra due società appartenenti a gruppi diversi.
Applicabilità della disciplina antielusiva specifica ACE alle società costituite in forma di joint venture paritetica
Per tale via, l’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo rispetto al quesito posto, affermando l’inapplicabilità delle disposizioni antielusive Ace alle operazioni elencate nell’art. 10 del Decreto, effettuate tra i soggetti in collegamento “congiunto”.
Il parere reso, pur nella sua connotazione meramente interpretativa di norme di diritto, in quanto tale non vincolante, offre lo spunto alle società per dare vita a forme di collegamento “Atipiche”, di tipo “Congiunto”, secondo lo schema Joint venture, al fine di sottrarsi alla disciplina antielusiva specifica e, in generale, alle norme fiscali.
Un’interpretazione che sottende un favor per forme di contrattazione, in ambito societario, sempre più svincolate dagli istituti e dagli schemi tipizzati dal codice civile, che si sostanziano dei contenuti dell’autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c.
Principio, quest’ultimo, che sorregge i più diversi ambiti della vita delle società, idoneo a coniare un sistema di contrattazione, nonché di collegamento negoziale “atipico”, in quanto non rinveniente la sua fonte nel codice civile, tuttavia legale e premiale.
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