Appaltatori e subappaltatori: calcolo proporzionale per ogni commessa

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Cambia l’assetto della contabilità per le imprese che entro lunedì 17 febbraio 2020 dovranno affrontare la prima applicazione dei nuovi adempimenti. La scadenza di febbraio rappresenta un appuntamento importante per tutte le associazioni di aziende che da tempo avanzano la richiesta di un rinvio. L’Agenzia delle Entrate ha bocciato la cancellazione e contestualmente anche il rinvio secco dei nuovi adempimenti.  Agli operatori di imprese è stato concessa una moratoria che concede tempo e renderà operativa la norma non oltre il 30 aprile 2020. Fino a quella data se l’appaltatore non si atterrà al dettato della norma sul committente non ricadrà alcuna sanzione prevista dal decreto fiscale. Dal 17 febbraio prossimo appaltatori e subappaltatori saranno obbligati al calcolo proporzionale per ogni commessa.

Calcolo proporzionale

Facendo ricorso ad un modello F24 per ogni committente, l’appaltatore verserà le ritenute sulla scorta di un calcolo proporzionale. Entro il 17 febbraio prossimo dovrà versare le ritenute riguardanti il mese di gennaio scorso conteggiando anche le assenze effettuate a motivo di ferie e di permessi. Questo il punto di approdo dell’Agenzia delle Entrate consultata per chiarimenti in merito ai nuovi adempimenti. L’autorità fiscale ha statuito, con la circolare 1/E pubblicata il 12 febbraio scorso, il calcolo proporzionale, una nuova contabilità per le imprese. A titolo esemplificativo si consideri che il 25% delle ritenute sulla busta paga dovrà rientrare nell’F24 intestato al committente X. Ciò nell’evenienza in cui il lavoratore abbia prestato 50 ore mensili presso il committente X a fronte di un monte ore di 200 incluse le eventuali assenze.

Una norma complicata

Sulla scorta delle norme antievasione di cui all’art. 4 del Dl 124/2019, la nuova contabilità interessa appaltatori e subappaltatori. Previsto il calcolo proporzionale per ogni commessa. Sono proprio le imprese a dover produrre un modello F24 distinto per ogni commessa, seguendo le procedure indicate nella risoluzione 109 del 24 dicembre 2019. Appaltatori e subappaltatori devono collaborare per rendere agevoli e tempestivi i controlli dei committenti. Dovranno pertanto fornire una documentazione contenente i nomi dei lavoratori con relativo codice fiscale, l’elenco delle ore di lavoro effettuato, la retribuzione erogata.

Ritenute fiscali

Dovrà inoltre inviare le ritenute fiscali emesse al dipendente nel mese precedente, specificando e separando quello afferenti al lavoro conferito dal committente. La verifica di un’eventuale incongruenza riscontrata fra ore lavorative e retribuzione, cosi come un’incongruenza fra le ritenute fiscale e la retribuzione complessiva spetta al committente. In relazione a queste eventuali discrepanze, l’autorità fiscale ha stabilito che le ritenute fiscali non saranno da ritenersi  incongrue se dovessero sopravanzare dl 15% la retribuzione imponibile.

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