Anche il Bonus carburante di queste imprese si può cedere in banca o usare per pagare le tasse

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Il CdM n. 68 del 18 marzo ha introdotto tutta una serie di misure tese a fronteggiare il caro energia. Tra i vari interventi del decreto (c.d. decreto Ucraina-bis) abbiamo:

Su quest’ultimo fronte segnaliamo il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese del settore agricoltura e pesca. Il riferimento è all’acquisto di benzina e gasolio da destinare alla trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle rispettive attività. Ovviamente deve trattarsi di acquisti comprovati da relative fatture.

Il tax credit è pari al 20% della spesa sostenuta (al netto d’IVA) nel primo trimestre 2022, ossia gennaio, febbraio e marzo. Inoltre, anche il Bonus carburante di queste imprese si può cedere a soggetti terzi.

Cosa prevede il decreto in merito a questo Bonus

La fruizione di questi Bonus da parte delle interessate deve avvenire nel rispetto del quadro comunitario in tema di aiuti di Stato. Per questo tax credit, come per gli altri sostegni straordinari energetici, valgono alcune considerazioni.

Anzitutto non concorre alla formazione della base imponibile sulla quale calcolare l’IRAP. Infatti il nostro tax credit non concorre alla formazione del reddito delle imprese beneficiarie.

Ancora, il Bonus carburante in agricoltura e pesca non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e degli interessi passivi. Idem con riferimento agli altri componenti negativi di reddito.

Infine ricordiamo che il credito maturato è cumulabile con altri sostegni che si riferiscono agli stessi costi, cioè legati al carburante. Tuttavia, vale la condizione che il cumulo non deve generare per il contribuente un beneficio superiore al costo che egli ha sostenuto.

Anche il Bonus carburante di queste imprese si può cedere in banca o usare per pagare le tasse

Vediamo ora com’è possibile spendere il Bonus. Esso va impiegato esclusivamente in compensazione per pagare le tasse, come lascia intendere la dicitura “tax credit”. A tal fine andrà impiegato il modello F24 e il termine ultimo per la compensazione è il 31 dicembre 2022.

In alternativa il tax credit può essere ceduto (per intero e non in parte) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In questi casi c’è bisogno del visto di conformità delle spese.

Dopo la prima cessione, il credito d’imposta può circolare per altre due cessioni (attenzione a queste cessioni sui Bonus edilizi). Quest’ultime devono avvenire a favore di istituti bancari o altri intermediari c.d. “vigilati”, ossia soggetti abilitati dalla Banca d’Italia.

Il cessionario, a sua volta, potrà utilizzare il credito entro la fine dell’anno e con le stesse modalità che avrebbe dovuto usare il cedente.

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