Alla ex moglie spetta il trattamento di fine rapporto?

TFR

Alla ex moglie spetta il trattamento di fine rapporto?

Il TFR è la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Cessazione che può avvenire per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione).

Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.

A certe condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) dall’altro coniuge.

Questa particolare previsione è disciplinata dalla Legge sul Divorzio all’art. 12 bis.

Quando alla ex moglie spetta il trattamento di fine rapporto?

Le condizioni per ottenere una quota del TFR sono:

  1. I coniugi devono essere divorziati, non è sufficiente la sola separazione personale (consensuale o giudiziale)
  2. Il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica di solito mensilmente, in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.

Pertanto, non è sufficiente che sussista un astratto diritto al mantenimento, ma occorre che l’assegno sia stato disposto dal giudice nel giudizio di divorzio

  1. Il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. E’ invece irrilevante che il coniuge lavoratore si sia risposato o abbia avuto dei figli dal nuovo matrimonio.

Dal punto di vista temporale, il TFR può maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.

Se il TFR è maturato prima, il diritto alla quota viene dichiarato dal Tribunale nella sentenza stessa dopo aver valutato tutti gli elementi utili dell’uno e dell’altro coniuge.

Se il TFR, invece, matura dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota del TFR dovrà presentare apposito ricorso innanzi al Tribunale competente affinchè il suo diritto sia accertato e riconosciuto.

Qualora sussistano tutte le condizioni sopra indicate, l’ex coniuge avrà il diritto di ricevere il TFR del coniuge divorziato, ma nella misura del 40% della liquidazione maturata dal lavoratore, riferito agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio.

Al riguardo si precisa che la durata del matrimonio è quella legale ossia fino alla sentenza del divorzio e non quella reale del rapporto affettivo.

Come si calcola la quota del trattamento di fine rapporto spettante

Per calcolare correttamente la quota del TFR spettante all’ex coniuge occorre:

  1. Dividere l’indennità percepita di TFR del coniuge divorziato per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro
  2. Moltiplicare il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio
  3. Calcolare il 40% su tale ultimo importo

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