Ai fini IRAP non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10710 del 22/04/2021, ha chiarito il trattamento IRAP legato alla corresponsione di compensi per la domiciliazione degli avvocati. Nella specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un diniego di rimborso IRAP. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice rilevava che, in base al quadro RE della dichiarazione, vi erano stati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale per euro 19.027,00. E questi, insieme a quote di ammortamento per beni strumentali per euro 6.670,00, erano dunque, a suo avviso, sintomatici dell’esistenza di un’autonoma organizzazione. Infine, il contribuente ricorreva in Cassazione, sostenendo che la mera esistenza di compensi a terzi non poteva costituire elemento sintomatico di autonoma organizzazione. Rilevava inoltre come, ai fini del presupposto impositivo, i beni strumentali dovevano eccedere il minimo indispensabile e le collaborazioni di terzi dovevano essere non occasionali.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che l’attività del professionista non è soggetta ad IRAP se manca l’autonoma organizzazione. Autonoma organizzazione che sussiste solo se vengono adoperati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, ovvero se viene fatto ricorso, non occasionalmente, al lavoro di terzi. Solo in tal caso, infatti, la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale sconta l’imposizione per il “surplus” ottenuto in ragione della struttura organizzativa. La sentenza impugnata, però, secondo la Cassazione, non aveva effettuato alcun esame dei singoli compensi e delle quote di ammortamento. Il contribuente aveva invece dimostrato che i compensi ad altri professionisti riguardavano collaborazioni esterne occasionali per attività di domiciliazione presso tribunali di altre città. O comunque di compensi per attività di codifensori per giudizi innanzi alla stessa Corte di Cassazione.
Conclusioni
In conclusione, ai fini IRAP non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi. Si tratta infatti, in tal caso, di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività. Per valutare l’impiego non occasionale di lavoro altrui è dunque irrilevante l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali. Altrimenti, ad esempio, anche la consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali sostanzierebbe il presupposto. Anche poi per quanto riguarda i beni strumentali va sempre valutato se gli stessi eccedano o meno il minimo necessario per lo svolgimento dell’attività professionale. Neppure il valore assoluto dei compensi ed il valore assoluto dei costi, del resto, costituiscono elementi utili per desumere, automaticamente, l’esistenza di un’autonoma organizzazione.