Ai fini IMU, gli immobili, per essere esentati, devono essere direttamente utilizzati dalla Fondazione. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24247 del 08/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di esenzione IMU per Fondazioni. Nella specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto da una Fondazione contro un avviso di accertamento ai fini IMU per l’anno 2012. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi invece accolto l’appello proposto dal Comune, ritenendo che gli immobili di proprietà della contribuente non avessero diritto all’esenzione. Avverso tale sentenza la Fondazione proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che la CTR aveva errato nell’affermare l’insussistenza del requisito oggettivo per usufruire dell’esenzione.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che in questi casi bisogna considerare il concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore. Questo infatti, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente «esentabili», individua la condizione necessaria perché spetti il diritto all’esenzione. Esenzione che opera dunque in presenza di una duplice condizione. Pertanto, ai fini IMU, gli immobili, per essere esentati, devono essere direttamente utilizzati dalla Fondazione e devono essere esclusivamente destinati ad attività improduttive di reddito. L’esenzione non spetta, invece, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. La sussistenza del requisito oggettivo deve essere peraltro accertata in concreto. E va quindi verificato che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia poi svolta con le modalità di un’attività commerciale.
Conclusioni
Nel caso di specie, la CTR non aveva escluso né il fine istituzionale, né l’utilizzazione diretta degli immobili. I giudici avevano però ritenuto che l’utilizzo degli immobili per riunioni preparatorie dell’attività culturale della Fondazione non integrasse i requisiti di destinazione esclusiva. Con ciò, però, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva introdotto un elemento non richiesto ai fini dell’esenzione. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata andava cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Commissione Tributaria Regionale che avrebbe dovuto accertare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’esenzione, come sopra indicati.