Ai fini della legittimità della motivazione dell’accertamento devono essere allegati i documenti in esso citati. Studiamo il caso. La Cassazione, con l’Ordinanza. n. 19221 del 07/07/2021, ha chiarito un importante profilo procedurale in ambito accertativo. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia su accertamento da studi di settore. La CTR confermava la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui l’omessa allegazione, all’atto impugnato, dell’elaborato GE.RI.CO, aveva impedito al contribuente di verificare la correttezza dell’operato dell’ufficio.
I giudici ritenevano ininfluente la produzione in giudizio di copia del prospetto. E consideravano non condivisibile la tesi circa la non necessità dell’allegazione del prospetto, in quanto redatto sulla base di dati comunicati e noti al contribuente. Rilevava peraltro la CTR che nell’elaborazione dei risultati erano state considerate non solo variabili contabili, ma anche variabili strutturali di natura extra contabile. L’Agenzia proponeva infine ricorso, sostenendo che le variabili poste a base dell’accertamento altro non erano che gli elementi extracontabili allegati alla dichiarazione dal contribuente. Essendo elementi noti al contribuente, contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, non sussisteva quindi alcuna illegittimità.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era inammissibile. Evidenziano i giudici che da tale omissione derivava l’impossibilità per il contribuente di verificare le modalità di applicazione dei criteri fondati sullo studio di settore. Era stato pertanto violato il principio secondo cui, Ai fini della legittimità della motivazione dell’accertamento devono essere allegati i documenti in esso citati. Il dato decisivo non era peraltro la conoscenza da parte del contribuente dei parametri di accertamento, quanto il modo con cui gli stessi erano stati elaborati.
Conclusioni
Incontestata, pertanto, l’omessa allegazione del prospetto all’avviso notificato al contribuente, ne seguiva l’invalidità dell’atto impositivo, in quanto dotato di motivazione non autosufficiente. Anche la conoscenza di fatto del “prospetto” da parte del contribuente era del resto esclusa. Il prospetto, come detto, era stato infatti elaborato non solo sulla base di elementi interni, ma anche di altri elementi esterni non conoscibili dal contribuente.