Agevolazioni fiscali in caso di acquisto prima casa

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Per l’acquisto della prima casa sono previste dalla legge una serie di agevolazioni e benefici che però sono controbilanciati da altrettanti vincoli e limiti. Il vantaggio è evidente in quanto, sul piano fiscale, vi è un risparmio notevole, quindi è bene conoscere quali sono i pro e i contro. In generale, le agevolazioni fiscali in caso di acquisto della prima casa sono le seguenti:

1) applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% anziché il 9%.

2) applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

3) se la vendita è soggetta ad IVA, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’IVA ridotta al 4% anziché al 10%.

Quali sono le agevolazioni

Dunque, le agevolazioni fiscali in caso di acquisto prima casa, spettano all’acquirente allorquando questi rispetti alternativamente le seguenti condizioni. Innanzitutto,

a) deve risiedere nel Comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto.

b) Inoltre, deve svolgere la propria attività nel predetto comune. Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale. Ciò a condizione che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni di cui si è usufruito per l’acquisto del nuovo immobile. Inoltre, in tal caso, si pagheranno maggiori imposte, interessi e si dovrà anche esborsare una sanzione del 30%. Invece, per chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno ne acquista un’altra, soccorrono i benefici. Cioè, se ricorrono le condizioni dei benefici prima casa, si ha diritto a un credito d’imposta. Esso sarà pari all’imposta di registro o all’IVA già pagate per il primo acquisto, effettuato in presenza delle agevolazioni prima casa.

Esclusioni

Per quanto attiene alle esclusioni, esse ricorrono per taluni tipi di beni. Esemplificativamente, non sono previste agevolazioni: per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville). Non lo sono, inoltre, per categorie A/9, identificative di castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.