Attenzione a non fare affidamento su un Superbonus che potreste, infine, non ottenere. La pratica deve essere redatta in modo ineccepibile, da parte di tecnici qualificati ed esperti di questa normativa. Questo perché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente proposto alcune interpretazioni restrittive della normativa. Non ci saranno sconti in sede di applicazione della legge e della verifica dei presupposti.
Un primo aspetto interessante riguarda le modalità di scarico delle spese sostenute. La Circolare 24/E del 2020 precisa che se la spesa sostenuta dal contribuente è di 30.000 euro il credito complessivo sarà di 33.000 euro. ossia pari al 110% della spesa medesima. Il fornitore, in caso di cessione del credito da parte del cliente, porterà in detrazione la maggiore somma di 33mila euro.
Se, invece, il fornitore applica uno sconto parziale il credito verrà calcolato sull’importo scontato. Per esempio, se sull’importo di spesa di 30.000,00 euro il fornitore applica uno sconto parziale di 10.000,00 euro il fornitore stesso maturerà un credito di 11.000,00 euro.
Agenzia delle Entrate ed interpretazioni restrittive sul Superbonus 110%
I restanti 22.000,00 euro di detrazione spettanti verranno portati in detrazione dalla dichiarazione dei redditi dal contribuente stesso. Non andranno, quindi, persi.
Questo perché i vari sistemi di pagamento o, meglio, le modalità secondo cui si può usufruire delle detrazioni, sono anche cumulabili ed alternabili tra loro. Il contribuente potrà anche decidere di non detrarre personalmente quel credito di 22mila euro dalla propria dichiarazione. Ma potrà cederli ad altri soggetti coinvolti nell’operazione. Per esempio, anche ad operatori finanziari. Abbattendo così il maggior credito eventualmente rimasto nei loro confronti.
Da non trascurare sono, poi, i passaggi tecnici necessari. Che sono soprattutto due.
Prima di tutto il visto di conformità. Riguarda la conformità della documentazione da cui si ricava la presenza di tutti gli elementi che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto deve essere apposto dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Si tratta dei commercialisti. Sia dottori che ragionieri. E dei CAF.
In secondo luogo, l’asseverazione tecnica. È la dichiarazione fondamentale, con cui il tecnico incaricato dichiara che i lavori effettuati sono idonei a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e che le spese sostenute sono congrue. L’asseverazione deve essere inviata all’ENEA, che a sua volta trasmetterà la valutazione, positiva o negativa, all’Agenzia delle Entrate. Da questa valutazione, essenzialmente, deriverà l’assenso o meno a poter usufruire del Superbonus 110%. E come abbiamo detto non ci saranno sconti. Ma valutazioni molto attente.
Agenzia delle Entrate ed interpretazioni restrittive sul Superbonus 110%: ecco spiegato il perchè.