Adempimenti IVA e IRPEF o contributi e ritenute INPS e INAIL, ecco le ultime novità introdotte con il Decreto Ristori Bis

IRPEF

Il nostro riferimento è al Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020. In particolare esporremo le novità introdotte in merito alle scadenze fiscali. Quelle che cadono, entro il 16 di ogni mese, a cominciare dal mese di novembre in corso.

Parleremo, dunque, degli adempimenti IVA e IRPEF o contributi e ritenute INPS e INAIL, ecco le ultime novità introdotte col Decreto Ristori Bis.

Andiamo per ordine

La misura appena introdotta non è un esonero, ma solo un rinvio dei termini che dipendono dal grado di rischio, in cui è rientra il territorio di appartenenza. Il riferimento è alle classificazioni delle Regioni, a seconda dei vari colori legati alla pandemia. Si parla, infatti, di rinvio o proroga dei termini, entro i quali effettuare gli adempimenti fiscali e previdenziali variamente previsti.

Versamento IVA e versamenti delle ritenute IRPEF e addizionali

Ora, la misura è applicabile ai titolari di Partita IVA, le cui attività sono state sospese dal DPCM del 3 novembre 2020. Riguarda gli adempimenti IVA, a cadenza mensile o trimestrale, e i versamenti delle ritenute IRPEF e addizionali.

Quindi i destinatari della misura possono essere, sia alle attività residenti delle zone gialle che arancioni o rosse, in base all’Allegato 2 del Decreto Ristori Bis. Ad esempio questa misura è valida, per i ristoranti che restano chiusi, tanto nelle zone rosse che in quelle arancioni. Oppure per gli alberghi, sempre nelle zone rosse.

La misura non è invece applicabile agli adempimenti, le cui attività non risultano sospese per effetto del Decreto. In tal caso, i versamenti dovranno regolarmente essere effettuati, entro la scadenza canonica del 16 novembre.

Adempimenti IVA e IRPEF o contributi e ritenute INPS e INAIL, eco le ultime novità introdotte col Decreto Ristori Bis

Il Decreto in questione non prevede, invece, sospensioni o differimenti in relazione alle rate delle imposte, da redditi da lavoro dipendente, da pensioni o da Partite IVA. Sono dovute, quindi, le rate IRPEF e IRES, entro il 16 novembre 2020.

Lo stesso vale per artigiani e commercianti che dovranno effettuare il versamento della terza rata dei contributi dovuti, sempre entro la data di cui sopra.

I premi INAIL e i datori di lavoro

Infine, i datori di lavoro titolari di attività imprenditoriali incluse nell’Allegato 1 verseranno i premi INAIL e non i contributi INPS relativi al mese di ottobre.

Ancora, è differita la data di scadenza per gli adempimenti in corrispondenza di contributi e premi INAIL dal 16 novembre 2020. Questo vale espressamente per i datori di lavoro che operano in zone rosse, o le cui attività sono inserite nell’Allegato 2 del Decreto.

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