L’assegno divorzile è una somma di denaro che il giudice può decidere di assegnare a una delle parti in seguito alla sentenza di divorzio.
Le pronunce giurisprudenziali ritornano frequentemente sulla questione del parametro del tenore di vita per la quantificazione dell’assegno di divorzio che spetta all’ex coniuge.
La Corte di Cassazione è tornata, infatti, sulla questione con la recentissima pronuncia n. 28104/2020. La controversia era sorta in seguito alle pronunce di primo e secondo grado che si erano espresse favorevolmente sull’assegno di divorzio da destinare all’ex moglie.
La pronuncia della Corte di Cassazione, invece, si è mantenuta sulla scia della decisione a Sezioni Unite n. 18287/2018 con la quale si era superato il tenore di vita come parametro da prendere in considerazione per la quantificazione dell’assegno divorzile. Si è preferito accantonare questo parametro. E ciò perché si ritiene ingiustificato accollare all’ex coniuge il peso di un mantenimento basato sullo stile di vita.
La decisione a Sezioni Unite n. 18287/2018
La sentenza del 2020, infatti, riprende quella a Sezioni Unite con la quale la Corte di Cassazione aveva stabilito i parametri a cui sottoporre l’assegno di divorzio.
Innanzitutto, era stata superata la finalità di ricostruire il tenore di vita goduto dall’ex coniuge prima del divorzio. Si è, quindi, detto addio al parametro del tenore di vita per la quantificazione dell’assegno divorzile. Questo non esclude che possano esserci casi in cui il giudice valuterà in maniera concreta ed effettiva la necessità di assegnare una somma all’ex coniuge.
L’assegno di divorzio sarà assegnato tenendo conto principalmente di:
a) mancanza di mezzi economici dell’ex coniuge;
b) impossibilità di procurarsi i mezzi per ragioni oggettive;
c) contributo fornito dall’ex coniuge alla vita familiare;
d) contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio comune;
e) durata del matrimonio;
f) età del richiedente.
Quindi, il giudice, per prendere la decisione, dovrà tenere conto di questi parametri.
Verrà concesso l’assegno alla parte debole che non ha la possibilità di procurarsi i mezzi e le risorse per vivere in maniera dignitosa.
Il caso tipo è quello in cui una parte abbia sacrificato carriera e occasioni per dedicarsi completamente alla famiglia. Ritrovandosi, dopo il divorzio, senza nulla.
Nel caso contrario in cui, nonostante le parti godano di redditi e stili di vita diversi, il richiedente disponga di entrate che permettono di vivere dignitosamente l’assegno non sarà dovuto.
La funzione dell’assegno di divorzio diviene quindi prettamente assistenziale. Per quanto riguarda l’onere della prova si è previsto che dovrà essere chi richiede l’assegno a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne legittimano la richiesta.
Prima di questa pronuncia, invece, era la parte che si opponeva a dover dimostrare l’insussistenza della richiesta.
Abbiamo visto, dunque, perchè si è detto addio a questo parametro nella quantificazione dell’assegno divorzile.