Accesso libero ai conti correnti dell’ex coniuge: Il Consiglio di Stato dà il via libera

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 5345 e 5347 del 2019   toglie i limiti all’accesso libero ai conti correnti dell’ex coniuge.

Niente più  limiti, dunque, al coniuge che chiede all’Anagrafe tributaria redditi e patrimonio dell’ex.

Secondo una giurisprudenza minoritaria, per esercitare l’accesso ai documenti fiscali del coniuge o dell’ex coniuge, doveva intervenire il giudice del processo di separazione o divorzio.

Il Giudice era tenuto a comparare i due interessi contrapposti: quello della privacy dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali e quello della tutela degli interessi della parte a vedersi riconosciuto l’assegno di separazione o divorzio.

Accesso libero ai conti correnti dell’ex coniuge

Il Consiglio di Stato con le sentenze sopra menzionate, ha riformato il diritto all’accesso da parte dell’ex coniuge della documentazione bancaria anche se il conto corrente non è cointestato.

L’ex coniuge può, pertanto, senza autorizzazioni o limitazioni accedere ai dati patrimoniali e reddituali dell’altro coniuge contenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria.

Può prendere visione di conti correnti, estratti bancari, libretti ecc. dell’ex ed estrarne copia anche con modalità telematiche, ove possibile.

Il Consiglio di Stato ha semplicemente richiamato la tesi più favorevole alla tutela delle parti deboli del processo di famiglia.

Ha precisato, inoltre, che la norma del codice di procedura civile (art. 492 bis) che prevede la necessaria autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice civile è da considerarsi “come un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice civile

Diritto di accesso agli atti amministrativi

I soggetti che per diritto possono accedere agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 23 della Legge 241/90 sono tutti soggetti privati.

Il diritto di accesso viene riconosciuto su qualsiasi documento amministrativo elettronico, cartaceo o co altri formati, utilizzati per l’attività amministrativa.

E’ possibile esercitare il diritto di accesso nei confronti delle Aziende autonome e speciali, enti locali, PA, Gestori di Pubblici servizi.

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