La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. Quest’oggi, infatti, con gli Esperti di Diritto e Lavoro di ProiezionidiBorsa esamineremo il trattamento di disoccupazione riservato ai giornalisti.
Innanzitutto va detto che il trattamento di disoccupazione varia a seconda del settore interessato. E anche del tipo d’intervento.
Ai giornalisti e agli agricoli (solo operai), ad esempio, spetta un’indennità diversa dalla NASPI, riservata alla generalità dei lavoratori dipendenti.
I giornalisti, infatti, appartengono ad una categoria speciale di lavoratori per i quali è prevista un’apposita indennità.
I soggetti che possono chiedere l’indennità di disoccupazione
Ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti all’INPGI da almeno un biennio rispetto alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, spetta l’indennità di disoccupazione.
Non possono usufruire del trattamento di disoccupazione i giornalisti che siano cessati per risoluzione consensuale o per dimissioni. A meno che le dimissioni siano state per giusta causa. Oppure intervenute nel periodo di maternità. O ancora per la risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione presso l’ITL.
Ma i quesiti ai quali vogliamo dare delle risposte oggi, sono a quanto ammonta la disoccupazione dei giornalisti e come fare domanda.
A quanto ammonta la disoccupazione dei giornalisti e quando fare domanda
L’indennità di disoccupazione spetta al giornalista in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva disoccupazione.
E decorre dalla data dello stato di disoccupazione. Quando la domanda è presentata entro il 60esimo giorno dallo stato di disoccupazione stesso.
Altrimenti, decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda. E in questo caso l’indennità verrà corrisposta solo per il rimanente periodo di disoccupazione.
Per cui attenzione a quando presentare la domanda di disoccupazione.
Il trattamento
Vediamo, invece, a quanto ammonta la disoccupazione per i giornalisti.
Per i primi 180 giorni, la misura dell’indennità giornaliera di disoccupazione è pari a 1/30 del 60% della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilità di contribuzione. E comunque, nel limite dello stipendio mensile minimo.
Dal 181esimo giorno, l’indennità giornaliera è ridotta progressivamente del 5% ogni trenta giorni fino alla riduzione massima del 50% dal 451esimo giorno.
L’importo massimo di disoccupazione giornaliero è di 56,30 euro. Mentre quello mensile è di 1.745,30 euro (al netto circa 1.400,00 euro).
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, ai fini del computo la retribuzione, da considerare è quella relativa al minor numero di mensilità coperte dalla contribuzione.
Approfondimento
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