La libertà di stampa e l’abuso dei mercati finanziari, nella chiave di lettura offerta dalla Corte di Giustizia dell’UE. L’equilibrio tra i principi e le libertà fondamentali e le regole di mercato riposa su un rapporto di necessaria strumentalità. Studiamo il caso.
Le libertà di stampa e di manifestazione del pensiero assurgono a diritti di rango costituzionale, espressamente contemplati dall’art. 21 della Nostra Costituzione, secondo la cui lettera: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Tali principi, tuttavia, spesso vengono posti in discussione dalla disciplina dei mercati finanziari, dovendo “retrocedere”, dinnanzi alla necessità di salvaguardia delle regole del mercato interno. Il tema dell’equo bilanciamento di principi e libertà fondamentali, di stampa, espressione, opinione, parola, contemplati anche dalla Carta dei Diritti dell’UE, con le regole di mercato e la disciplina degli intermediari finanziari, si è posto e si pone anche a livello europeo, ben oltre i confini della Legislazione nazionale.
La libertà di stampa e l’abuso dei mercati finanziari, nella chiave di lettura offerta dalla Corte di Giustizia dell’UE
In particolare, in Europa, è in corso un iter legislativo, finalizzato all’adozione di un Regolamento UE sulla salvaguardia delle libertà e del pluralismo dei media nel mercato interno, nonché all’introduzione di una serie di deroghe al divieto di comunicazione di informazioni privilegiate, nell’ambito della disciplina dell’Insider trading.
Il progetto di riforma del Legislatore europeo va di pari passo con una copiosa elaborazione giurisprudenziale sulle medesime tematiche, nell’ambito della quale si segnala la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, “Autoritè des marchès financiers”, il 15 Marzo 2022, nella causa C – 302/20.
Segnatamente, la decisione investe i profili ed i limiti di legittimità della comunicazione di un’informazione privilegiata, da parte di un giornalista, relativa a voci di mercato su investimenti finanziari, in una società quotata in borsa.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:
dell’art. 1, punto1, della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione dei mercati (abusi di mercato); dell’art. 1, paragrafo 1, della Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6, per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nonché la definizione di “manipolazione del mercato”; degli articoli 10 e 21 del regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, relativo agli abusi.
La quaestio iuris sottesa a quella strettamente interpretativa, che l’Organo di Giustizia UE è stato chiamato a risolvere, in via preliminare, afferisce all’equo contemperamento di valori fondanti del diritto comunitario.
Da un lato, le libertà fondamentali di manifestazione del pensiero, circolazione delle informazioni, anche di rango “privilegiato”; dall’altro, le regole di mercato che, pur non negando i principi filosofici del liberismo economico, sono funzionali a proteggere gli operatori finanziari dagli abusi di mercato, dalle manipolazioni dei mercati finanziari, dall’alterazione del gioco della concorrenza.
Sostanzialmente, la corretta esegesi delle disposizioni normative, sulle quali verte la suesposta domanda di pronuncia pregiudiziale, presuppone di rendere esaustiva risposta alla domanda: “ la divulgazione di informazioni privilegiate, aventi ad oggetto voci di mercato su investimenti finanziari, in una società quotata in Borsa, può considerarsi legittima e, in caso di risposta affermativa, perché ed entro quali limiti è lecita, ovvero sussumibile nel novero delle deroghe al divieto di comunicazione?”
Quesiti, quelli così sintetizzati, che hanno il loro fondamento nella ratio sottesa al divieto di comunicazione: Il divieto di divulgare informazioni ha ragione di essere se e nella misura in cui esso si traduca in un abuso del diritto, da intendersi sia nell’accezione più ampia di significato, di abuso “in senso lato”, sia nell’accezione tecnico giuridica di “abuso di mercato”, nelle diverse manifestazioni dello stesso, includenti le manipolazioni dei mercati finanziari.
Come noto, il divieto di divulgazione di informazioni privilegiate si estrinseca in quello di diffusione di notizie false e ingannevoli e/o manipolative del meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Le direttive comunitarie disciplinanti la materia hanno lo scopo di introdurre una regolamentazione uniforme del fenomeno informativo, tesa ad agevolare l’operatività transfrontaliera degli operatori finanziari. Il Legislatore nazionale ha recepito le direttive UE, per mezzo del TUF, il cui titolo I bis è informato ad un sistema sanzionatorio degli abusi, basato sul sistema del “Doppio binario”. In particolare, quest’ultimo prevede l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative, di natura pecuniaria, irrogate dalla CONSOB. L’ambito di applicazione del predetto titolo I bis è definito dall’art. 182 TUF, secondo cui i fatti illeciti dallo stesso contemplati e le relative sanzioni, penali e amministrative, si applicano a fatti, concernenti strumenti finanziari negoziati all’interno del mercato regolamentato italiano e degli altri paesi UE.
Il successivo art. 183 TUF individua, invece, alcune circostanze, in presenza delle quali le disposizioni sull’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato non trovano applicazione: Il caso in cui esse attengano ad operazioni di politica monetaria, valutaria o di gestione del debito pubblico e siano compiute dallo Stato italiano, o da un paese membro della comunità, dal SEBC, dalla BC di uno Stato membro UE; Il caso in cui le negoziazioni abbiano ad oggetto azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari propri quotati e avvengano nell’ambito di programmi di riacquisto, da emittente o società quotate, nonché si tratti di operazioni volte alla stabilizzazione di strumenti e che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.
Le ipotesi contemplate dalla disposizione di cui all’art. 183 TUF sono sussumibili nel novero delle deroghe al divieto di divulgazione di informazioni privilegiate, in corrispondenza delle quali, quindi, non si ricade nell’illecito dell’abuso e/o nella manipolazione dei mercati.
La disciplina del TUF è un riflesso di quella comunitaria, improntata, sempre più, ad ampliare le deroghe al divieto di divulgazione di informazioni privilegiate, ovvero a confinare entro limiti sempre più stretti l’ambito di espansione del divieto de quo, allo scopo di favorire l’ operativita’ transfrontaliera degli attori dei mercati finanziari. Per tale via, nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio di diritto secondo cui: “La comunicazione, da parte di un giornalista, di un’informazione privilegiata, riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo a sua firma, avente ad oggetto voci di mercato su investimenti finanziari, in una società quotata in borsa, è lecita quando è necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica, la quale include i lavori d’inchiesta, preparatori alla pubblicazione”.
Il criterio sul quale l’Organo di Giustizia UE basa la decisione è quello della strumentalità necessaria tra la diffusione dell’informazione privilegiata, da parte del professionista (giornalista) ed il corretto espletamento dell’attività stessa. Il bilanciamento di principi costituzionali e di diritto dell’Unione Europea, in apparente contrapposizione, viene realizzato attraverso il criterio teleologico della finalizzazione degli uni, quelli afferenti alle libertà di stampa, di manifestazione del pensiero ecc…, alla realizzazione degli altri, posti alle base delle regole dei mercati finanziari.
La sentenza offre una lettura moderna, evolutiva, di principi secolari del diritto, riflesso dell’armonizzazione a cui si ispira il diritto UE.
La libertà di espressione, pensiero, parola, attraverso qualsiasi mezzo, inclusa la stampa, si pone, secondo la Corte UE, in perfetto equilibrio con le regole dei mercati finanziari, quando è necessariamente strumentale alla realizzazione degli scopi degli operatori finanziari, laddove i mercati superano i confini nazionali e si estendono a quelli dell’intero territorio dell’Unione Europea.