Rimessione in termini solo se vi è impedimento non imputabile alla parte

agenzia delle entrate

Rimessione in termini solo se vi è impedimento non imputabile alla parte. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 268 del 05/01/2022, ha chiarito in quali termini lo sciopero può avere effetti sulla tempestività di una notifica. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici avevano rimesso in termini la contribuente in relazione alla tardività del ricorso per lo sciopero dei servizi postali, giustificando il ritardo della notifica. Ritardo nella notifica che, secondo la CTR, era infatti dovuto ad una causa che “non poteva essere superata con una prestazione tramite mezzo diverso”. Lo sciopero del servizio postale era, dunque, un fatto “verosimile” ed eccezionale, tale da giustificare la remissione in termini. 

Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, deduceva che l’istanza di rimessione in termini del ricorso non era stata presentata tempestivamente. Infatti, il ricorso originario era stato notificato il 15.11.2012, mentre l’istanza di rimessione era stata presentata il 9.08.2013, a distanza di circa 9 mesi. La stessa Amministrazione censurava poi la sentenza per essersi il giudice limitato a reputare “verosimile” uno sciopero del servizio postale. La mera verosimiglianza di un fatto non integrava infatti, secondo l’Agenzia, la prova dello stesso. Il giudice, senza indicare la prova di ciò, aveva ritenuto che non si potesse ovviare allo sciopero del servizio postale con altri mezzi di notifica. Potendo invece il contribuente ricorrere, per esempio, alla consegna diretta o alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. 

Rimessione in termini solo se vi è impedimento non imputabile alla parte

Pertanto, affermava l’Agenzia, il giudice d’appello non aveva accertato che lo sciopero del servizio postale fosse stato causa effettiva del mancato rispetto del termine. Anche considerato che lo sciopero era stato preannunciato e pubblicizzato parecchi giorni prima del suo verificarsi.

La decisione

Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate. Evidenziano i giudici che, premesso che l’istituto della rimessione in termini è applicabile anche al processo tributario, l’istanza di rimessione deve essere presentata con tempestività. Tempestività da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa. Cosa che non era avvenuta nel caso di specie. Inoltre, è possibile essere rimessi in termini solo se vi è impedimento non imputabile alla parte. E la prova di tale non imputabilità spetta a chi la invoca, laddove si deve comunque trattare di non imputabilità assoluta e non relativa. Né, tantomeno, si può trattare di mera difficoltà.

Nella specie, secondo la Corte, erano dunque carenti sia il requisito della causalità, sia quello dell’assolutezza dell’impedimento. In conclusione, visto che lo sciopero era stato ampiamente annunciato, il difensore avrebbe dovuto attivarsi con anticipo per provvedere alle formalità della notificazione. Senza ridursi all’ultimo giorno utile. E senza neppure, peraltro, avere prodotto idonea certificazione, da parte dell’ufficio postale, che gli atti per la spedizione non erano stati accettati.