Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno parlato più volte dei rapporti condominiali. Questi possono essere, in alcune circostanze, davvero burrascosi. Soprattutto quando ci siano vicini rumorosi o maleducati che non pagano le spese comuni o che parcheggiano male la propria auto.
Infatti, spesso è difficile gestire sia i rapporti umani che quelli economici tra condomini. Si pensi alla gestione comune del condominio, come ripartire le spese ordinarie, oppure votare per le necessarie spese straordinarie. Insomma se sono complessi i rapporti umani lo sono anche quelli economici.
Chi deve pagare e cosa può fare il singolo condomino sul tetto di proprietà del condominio
Questa volta ad intervenire, riguardo i rapporti condominiali, è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4709 del 12 ottobre 2021. Il caso era quello delle proprietaria di un appartamento di un condominio che chiamava in giudizio i proprietari di quello all’ultimo piano.
Questo perché i condomini in questione avevano adibito il tetto, di proprietà del condominio, a terrazzo ad uso esclusivo. È importante, a questo proposito, conoscere l’articolo 1102 del codice civile. Questa norma, che vale anche per il condominio, disciplina l’uso dei beni comuni da parte del singolo comproprietario. Prevede che il singolo possa apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa comune.
Sia l’utilizzo che le modificazioni unilaterali devono avvenire rispettando la destinazione della cosa e non impedendo agli altri comproprietari di servirsi del bene comune. Secondo i proprietari dell’ultimo piano la trasformazione del tetto in terrazza sarebbe qualcosa che non arreca alcun pregiudizio agli altri condomini. Oltretutto sostengono che si tratterebbe di una mera modifica, come visto attuabile dal singolo autonomamente. Non si tratterebbe, invece, di un’innovazione, che richiede il consenso della maggioranza dei comproprietari.
La posizione della giurisprudenza
Per distinguere tra le due basta fare riferimento al doppio limite dell’articolo 1102 codice civile. Se attraverso l’intervento effettuato dal comproprietario non si altera la destinazione della cosa e non se ne impedisce l’utilizzo da parte degli altri condomini allora è una modifica. Questa può essere effettuata autonomamente dal solo interessato. Se, invece, l’intervento cambia la destinazione della cosa o ne impedisce l’utilizzo agli altri interessati si tratta di un’innovazione.
La Cassazione, in relazione a questo caso, ha spiegato chi deve pagare e cosa può fare il singolo comproprietario intervenendo sul bene comune. Secondo i giudici il proprietario dell’ultimo piano può trasformare il tetto in terrazza sotto la condizione, però, che non modifichi in maniera importante la destinazione del bene.
Allo stesso modo, l’intervento non deve modificare profondamente la funzione del bene inciso, cioè il tetto. Non deve, tra l’altro, affievolire la funzione di copertura e protezione degli immobili che copre. Se queste condizioni non sono rispettate la trasformazione del tetto in terrazza, voluta da un solo condomino, è illegittima.