Con l’insorgere della crisi epidemiologica sono state numerose le misure messe in campo dal Governo per arginare la crisi. Infatti tanti sono stati i lavoratori e le imprese messe in ginocchio, costrette a chiudere o a ridurre il personale. Mentre altre, se pur con estremo sacrificio sono riuscite a stare a galla cercando di contenere i danni e le difficoltà ogni giorno.
Tra le tante misure, il Governo ha previsto agevolazioni contributive, fino a 6.000 euro, per le aziende che hanno assunto giovani lavoratori. Così come ha previsto l’agevolazione per l’assunzione di donne svantaggiate, con un esonero contributivo riconosciuto al 100%, con importo massimo di 6.000 euro.
Previsto anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti d’integrazione salariale. Pertanto niente contributi ai lavoratori per i quali si ottiene l’autorizzazione dall’INPS con questa domanda. Inoltre i datori che hanno richiesto l’esonero contributivo riconosciuto dal Decreto Ristori, possono rinunciarvi per la frazione non goduta, presentando domanda per l’accesso ai trattamenti d’integrazione.
Tuttavia l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero era subordinata all’Autorizzazione della Commissione europea che è arrivata a circa un anno di distanza dalla previsione legislativa. Infatti è stata rilasciata in data 8 dicembre 2021, quando molti datori di lavoro avevano già fruito dell’esonero previsto dal Decreto Ristori, precludendosi l’accesso alle misure d’integrazione salariale. Pertanto, l’INPS con il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022 fornisce tutti i chiarimenti e le istruzioni per la richiesta dell’esonero.
Niente contributi ai lavoratori per i quali si ottiene l’autorizzazione dall’INPS con questa domanda
Pertanto l’esonero previsto dalla Legge n.178/2020, potrà riconoscersi ai datori di lavoro che abbiano già fruito di quello previsto dal Decreto Ristori. Purché rinuncino ad una quota dell’esonero fruito effettuando la restituzione. Per frazione di esonero cui il datore dovrà rinunciare potrà ritenersi anche la quota riferita ad un solo lavoratore.
I datori di lavoro, quindi che vorranno fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, dovranno inoltrare un’istanza all’INPS, per l’attribuzione del codice d’autorizzazione. In particolare dovranno utilizzare la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale e indicare l’importo dell’esonero di cui intendono valersi.
È necessario che il datore non abbia richiesto per la stessa unità produttiva i trattamenti di cassa integrazione o assegno straordinario previsti dalla Legge n.178/2021.
Potranno, infine, ottenere il recupero dello sgravio anche i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, mediante la procedura per le regolarizzazioni contributive.
Approfondimento
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