Nuovo obbligo vaccinale: approfondimenti tecnico-legali

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In questo articolo, dedicato al nuovo obbligo vaccinale over 50, ci eravamo ripromessi alcuni approfondimenti su questa problematica.

In effetti, il decreto che abbiamo avuto modo di analizzare non era troppo chiaro, sino ad alcuni chiarimenti, intervenuti in queste ultime ore.

Si è precisato, in particolare, le modalità di applicazione della sanzione e quale sarebbe il suo importo.

Ma l’introduzione di questo obbligo, che riveste una particolare novità dal punto di vista della storia della legislazione sanitaria in Italia (vedremo perché nel prosieguo), assume anche una particolare valenza politica. Valenza che ci riserviamo di esaminare in un prossimo articolo.

Nuovo obbligo vaccinale: approfondimenti tecnico-legali

In primis, resta da chiarire che si è confermata un’ipotesi da noi avanzata nel corso del precedente articolo, sopra richiamato.

L’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale avverrà tramite l’incrocio di dati con le anagrafi vaccinali.

Smentita, quindi, un’interpretazione che alcuni media avevano diffuso nel corso della giornata di ieri.

Secondo tale tesi, sarebbe potuto intervenire addirittura un controllo sul possesso del Green Pass per strada. Il non averlo con sé avrebbe comportato elevazione di un verbale per violazione dell’obbligo vaccinale.

Nulla di più infondato.

Anche perché in realtà per strada non si è obbligati neppure ad avere i documenti d’identità.

L’unico obbligo, nel caso di richiesta da parte di organi accertatori, come Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, è quello di declinare le proprie generalità.

Unica avvertenza: è comunque sempre meglio avere con sé i documenti d’identità, perché diversamente, in caso di dubbio sull’identità personale, si può essere portati in caserma per accertamenti.

Ma questi sono principi generali, che valevano ancor prima della comparsa del Covid, e che continuano a valere.

Diversa entità della sanzione

In base al primo testo del decreto, pareva esservi un’unica sanzione, sia per chi violasse l’obbligo vaccinale, sia per chi violasse le norme sul Green Pass.

Invece l’eventuale sanzione per la sola violazione dell’obbligo vaccinale è autonomamente ricondotta all’importo di 100 euro in forma una tantum.

È definita, inoltre, anche l’autorità competente in materia, ossia l’Agenzia delle Entrate, e non la Prefettura, come in un primo momento pareva essere.

Considerazioni di opportunità e tecniche

Francamente, questa sorta di obbligo vaccinale ci pare più un contentino a coloro che continuavano ad invocare l’obbligo vaccinale, che altro.

Direttamente, non impedisce certo alle persone di non avere contatti sociali, nel caso di inadempimento.

Ma, anche in considerazione dell’entità esigua della sanzione, la normativa in materia non costituisce neppure, più di tanto, uno stimolo economico all’adempimento.

Al contempo, va rilevato che quest’obbligo vaccinale costituisce una novità nella storia della legislazione sanitaria italiana.

Sinora i vaccini obbligatori per legge erano stati previsti con la finalità di contrastare la diffusione di un elemento patogeno.

Si tratta, quindi, della prima volta che un obbligo vaccinale ha, invece, la finalità di impedire o limitare la patologia, e non la sua diffusione, quindi con finalità terapeutica.

Per concludere sugli approfondimenti tecnico-legali, osserviamo che l’introduzione del nuovo obbligo vaccinale comporta anche alcuni aspetti politici, che ci riserviamo di approfondire in un futuro articolo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT