Per la casa coniugale, il destinatario della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è solo il proprietario iscritto a ruolo. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25161 del 16/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di iscrizione ipotecaria. Nella specie, i contribuenti (due ex coniugi) ricorrevano per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l’iscrizione legittima. L’oggetto del contendere riguardava, in particolare, l’obbligo di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria per debiti tributari.
Secondo la Corte di Cassazione il primo motivo di ricorso era infondato. Evidenziano i giudici di legittimità che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva. Tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. E nel caso di specie era incontroverso che la comunicazione preventiva era stata effettuata ad uno dei due coniugi. Coniuge che era stato avvertito che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata iscritta ipoteca sulla quota di sua spettanza dell’immobile. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la comunicazione avrebbe dovuto essere data anche all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, secondo la Corte, era errata.
La decisione
Evidenzia la Cassazione che laddove via siano due proprietari, di cui solo uno sia tenuto al pagamento, la comunicazione deve essere data solo a quest’ultimo. Per la casa coniugale, il destinatario della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è solo il proprietario iscritto a ruolo. La comunicazione di preavviso di iscrizione ha infatti la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare la conclusione del procedimento. E l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta quindi la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento. Il contraddittorio preventivo ha del resto anche la finalità di spingere il debitore inadempiente a non persistere nell’inadempimento. Tali due finalità si correlano quindi alla posizione del destinatario della comunicazione quale contribuente-debitore, e non alla posizione di terzo non debitore comproprietario dell’immobile ipotecando.
Conclusioni
L’ipoteca su beni indivisi è disciplinata dall’articolo 2825 c.c., con disciplina non derogata da norme speciali in sede tributaria. In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria non è dunque tenuta a dare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche al comproprietario. Tale conclusione è del resto confermata dal fatto che il comproprietario non obbligato non ha titolo per opporsi all’iscrizione ipotecaria sulla quota del comproprietario debitore.