Devono essere tassate le indennità risarcitorie che abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25027 del 16/09/2021, ha chiarito il trattamento impositivo dei risarcimenti. Nella specie, il contribuente ed una società convenivano un accordo transattivo, con il quale il contribuente riceveva Euro 500.000,00 a titolo di transazione. La transazione poneva fine ad una controversia nei confronti della società. Controversia volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di danno emergente e lucro cessante per la cessazione illegittima del rapporto di lavoro. L’Ufficio, sul presupposto che le somme ricevute fossero riconducibili esclusivamente ai danni consistenti nella perdita di redditi, emetteva avviso di accertamento. Veniva così applicata sull’importo erogato in transazione l’imposta sostitutiva con aliquota al 42,79%, utilizzata per la determinazione dell’imposta relativa al TFR (a tassazione separata).
Il contribuente proponeva ricorso, sostenendo che le somme non erano assoggettabili a tassazione, in quanto costituenti solo risarcimento del danno emergente. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. E la Commissione Tributaria Regionale respingeva poi l’appello proposto dallo stesso contribuente. Affermava in particolare la CTR che non era possibile distinguere la somma percepita a titolo di risarcimento puro da quella relativa gli emolumenti non percepiti. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione.
La decisione
Per quanto di interesse la Cassazione evidenzia che, nella specie, non sussisteva alcun contrasto tra la prassi (Risoluzione n. 106 del 2009) e l’orientamento giurisprudenziale. La citata Risoluzione, rileva la Corte, afferma infatti la tassabilità dei risarcimenti tesi a riparare un pregiudizio collegato al reddito. Pertanto, devono essere tassate le indennità risarcitorie che abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In sostanza, sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio, ovvero al fine di risarcire il danno emergente.
Osservazioni
In conclusione, le indennità ed i risarcimenti percepiti per il cosiddetto lucro cessante sono da assoggettare ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito. Mentre le indennità ed i risarcimenti diretti a reintegrare il danno emergente non sono imponibili. Vero è che la natura delle varie indennità non è sempre facilmente individuabile. La natura meramente risarcitoria di un’attribuzione pecuniaria può affermarsi solo in riferimento a somme che costituiscono reintegrazione di una utilità patrimoniale già preesistente. Le somme a ristoro del pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti sono dunque considerate reddito soggetto a tassazione. Mentre non lo sono le sole voci di risarcimento “puro”. L’individuazione di una eventuale natura reddituale, od al contrario di una eventuale natura risarcitoria, deve allora necessariamente basarsi su un’attenta analisi della concreta fattispecie.