La dichiarazione dei redditi 2021 è stata trasmessa, quest’anno per la prima volta, entro il 30 settembre 2021. Potrebbe essere capitato di aver commesso errori o di aver tralasciato spese da portare in deduzione o detrazione. In tal caso è possibile richiedere al CAF oppure inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa o correttiva. Come rimediare agli errori nel 730? La correzione può riguardare un maggiore debito o un maggiore credito e comportare dunque un importo complessivo da pagare maggiore, minore o invariato rispetto a quello dichiarato sul 730 già trasmesso. Può anche essere necessario, talvolta, dover cambiare semplicemente il sostituto d’imposta. In tutte queste ipotesi, è possibile procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi ed utilizzare un modello integrativo diverso.
Attenzione ai modelli e alle scadenze
In caso di correzione che comporti un maggiore debito o credito d’imposta, il contribuente deve utilizzare un modello integrativo di tipo 1 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui si voglia modificare il sostituto di imposta, occorre compilare un modello integrativo di tipo 2 o un modello integrativo di tipo 3 per entrambe le correzioni. Per evitare sanzioni salate da parte del Fisco, il modello integrativo di tipo 1 deve essere inviato entro il 25 ottobre 2021 mentre la modifica del sostituto d’imposta è possibile entro il termine del 10 novembre.
Come rimediare agli errori nel 730. Quali spese si possono dedurre?
Ma quali sono le spese da non dimenticare per le detrazioni fiscali? L’elenco è lungo ed è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Alcune risultano sconosciute a molti contribuenti ma se inserite nel 730, possono consentire un buon risparmio: spese mediche e spese per l’assistenza ai disabili, spese per badanti e rette per asili nido, assicurazione INAIL per casalinghe, contributi ed erogazioni liberali ad istituti religiosi, ONG, istituti di ricerca o enti dello spettacolo, erogazioni liberali ai partiti politici nella misura del 26% e contributi per il riscatto della laurea anche della moglie o dei figli.
Lo sconto fiscale è pari al 19% nel caso di affitto sostenuto per un figlio che risiede fuori sede per lo studio universitario e per la frequenza di Università pubblica o privata. Non spetta però per la frequenza di master, dottorati di ricerca o altri titoli post-laurea. Nel caso di mutuo acceso per la costruzione della prima casa o nel caso di acquisto dell’abitazione principale tramite agenzie immobiliari o altri intermediari spetta una detrazione del 19%. Infine, una coppia giovane di età compresa tra 20 e 30 anni può portare in detrazione l’affitto dell’abitazione principale per un importo variabile in base al reddito complessivo.
Per tutte le detrazioni, bisogna però ricordarsi per tempo di pagare le spese con bonifico o altro sistema tracciabile dal Fisco. Altrimenti ci si può trovare davanti ad un’amara sorpresa: niente detrazione e risparmi, se abbiamo usato il contante.