L’INPS è legittimata a effettuare trattenute sulle pensioni nei casi di recupero crediti

INPS

Il recente messaggio n. 3187 del 22 settembre spiega quando e perché l’INPS è legittimata a effettuare trattenute sulle pensioni nei casi di recupero crediti.

In sintesi, nel messaggio l’Ente di Previdenza fornisce chiarimenti su due aspetti. Il primo riguarda i casi di recupero crediti a beneficio di soggetti terzi, mediante trattenute sulle prestazioni erogate. Il secondo, in merito al recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Vediamo di capirne di più in merito alle due fattispecie.

Il recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni

Ogni mese l’INPS eroga le pensioni (occhio alle pensioni di ottobre) ai rispettivi beneficiari, avendo cura di gestire anche i rapporti obbligatori a loro carico. Cioè se ci sono debiti di diversa natura a carico dei pensionati, l’INPS procede al prelievo diretto di quote di pensione e a versarle agli aventi diritto.

Tuttavia, il messaggio n. 3187 specifica che questo potere impositivo di INPS non è arbitrario. Il prelievo sulla pensione deve sempre basarsi o su disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Infine, un’ultima considerazione: le leggi attuali pongono precisi limiti all’importo delle trattenute applicabili.

Alcuni fatti che danno origine al prelievo

Se il credito è vantato da terzi, l’INPS assume una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale tra pensionato (debitore) e soggetto creditore.

Questa situazione durerà fino all’estinzione del debito, o fino al decesso del titolare della pensione o altre cause di legge (tipo la salvaguardia del trattamento minimo). Si pensi al classico caso del finanziamento con cessione del quinto.

Altri fatti giuridici di natura non negoziale che danno vita al prelievo possono essere:

  • il prelievo delle imposte a carico del pensionato, in qualità di contribuente;
  • una sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria e quindi l’Istituto adempie in qualità di terzo pignorato;
  • provvedimenti di assegnazione giudiziale di quote di pensione, come gli assegni di divorzio.

Al di fuori di questo perimetro, l’INPS non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

L’INPS è legittimata a effettuare trattenute sulle pensioni nei casi di recupero crediti

Il secondo caso riguarda il recupero crediti erariali su sentenza di condanna della Corte dei Conti.

Alla riscossione dei crediti provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito dopo la comunicazione del titolo giudiziale esecutivo. L’azione di recupero credito seguirà una di queste modalità di riscossione: recupero in via amministrativa, o esecuzione forzata, o iscrizione a ruolo.

Si procederà per la modalità più consona, tenuto conto dell’entità del credito, del patrimonio del debitore e di ogni altro elemento rilevante.

In sintesi, saranno indicate le modalità di riscossione del credito e le indicazioni relative al recupero crediti per danno all’erario, azionato dall’Amministrazione o Ente creditore da parte dell’INPS.

Approfondimento

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