Molti si chiedono se il Fisco possa pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale

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In caso di debiti con il Fisco, qualcuno potrebbe pensare alla scappatoia del fondo patrimoniale. La preoccupazione potrebbe sorgere soprattutto se si è intestatari di beni immobili e si voglia preservarli. Il costo dell’operazione notarile, poi, non è esorbitante, aggirandosi intorno ai 1000 euro. Si tratterebbe, comunque, di una somma inferiore a quella che occorrerebbe per impugnare tutte le cartelle esattoriali. Comunque, sarebbe un’opzione da preferire all’eventuale azione esecutiva da parte del Fisco. Molti, comunque, si chiedono se, effettivamente, il Fisco possa o non possa pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale. Quindi, a prima cosa che dobbiamo capire, è se l’operazione di immissione nel fondo, servirà a salvare la casa. La risposta è stata fornita dalla Cassazione con l’ordinanza n. 8.881 del 2018, che esamineremo nel dettaglio.

Cosa ha stabilito la Cassazione in proposito

Nonostante il fondo patrimoniale rappresenti una sorta di scudo dei beni in esso inseriti, non li rende sempre impermeabili. Ciò non accade, infatti, quando il debito sia stato contratto per far fronte alle esigenze della famiglia. Quindi, i beni saranno pignorabili dai creditori tutte le volte che la causa del credito sia connessa a dette esigenze. Si pensi ad esempio: alle spese condominiali, al mutuo per acquistare la casa stessa, oppure alle prese di studio. In questo elenco, rientrano anche le imposte collegate ai suddetti bisogni. Questo significa che, quando un contribuente non paga le tasse collegate al reddito o all’impresa, il fondo patrimoniale non serve. Infatti, la casa in esso inserita sarà comunque pignorabile in qualsiasi momento, anche a distanza di anni. A fronte di ciò, grava sul debitore, l’eventuale prova contraria circa l’estraneità del debito “dai bisogni della famiglia”.

Molti si chiedono se il Fisco possa pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale

Chiarito che la casa è pignorabile nonostante il fondo patrimoniale, soffermiamoci sulla data di contrazione del debito. Ebbene, riguardo a questo aspetto, la Cassazione ha chiarito essere irrilevante anche la data del debito. Cioè, la casa sarebbe ugualmente pignorabile sia che il debito tributario sia anteriore sia che sia che posteriore alla costituzione del fondo patrimoniale. L’unica eccezione a tutto quanto detto ricorre nell’ipotesi di prima casa, che non è pignorabile dall’Agente della Riscossione. Ciò, però, a meno che la casa non sia accatastata come immobile di lusso.