È comunque valido l’accertamento tributario che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente

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È comunque valido l’accertamento tributario che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n.14211 del 24/05/2021, ha chiarito rilevanti profili in tema di obbligo, da parte dell’Amministrazione fiscale, di valutare le osservazioni del contribuente. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza che ne aveva ha respinto l’appello. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato, per non avere l’Ufficio valutato le ragioni fatte valere dalla società. La contribuente, infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del PVC, aveva inviato una memoria con osservazioni. L’Agenzia deduceva che l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente a seguito di notifica del pvc non rientrava tra i casi di nullità dell’accertamento.

Il contribuente poteva presentare infatti osservazioni all’Ufficio, le quali avrebbero potuto essere valutate nel corso dell’attività accertativa. Ma questo, secondo l’Amministrazione finanziaria, non comportava alcun obbligo per l’Ufficio di menzionare, espressamente, tali valutazioni nell’atto di accertamento.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che è comunque valido l’accertamento tributario che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente a seguito di notifica del PVC. La nullità consegue infatti solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente prevista dalla legge. Il che, rileva la Corte, non era dato rinvenire nella fattispecie in esame. La nullità, peraltro, rileva la Cassazione, può farsi conseguire solo ad irregolarità da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie di grave entità.

Conclusioni

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ha certamente l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un PVC. Ma, anche se sarà così effettivamente difficile, per il contribuente, capire come le ha considerate, non ha l’obbligo di esplicitare le stesse valutazioni nell’atto impositivo. Al di là dello specifico caso processuale, quanto alla valenza del contraddittorio tra contribuente ed Amministrazione, si evidenzia comunque quanto segue. A partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 sono entrate in vigore “nuove” regole sul contraddittorio.

Il contraddittorio preventivo è dunque ora obbligatorio in tutti i procedimenti di controllo fiscale. L’Ufficio, in generale, prima della notifica dell’avviso di accertamento, ha quindi l’obbligo dell’invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Salvo appunto i casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. In difetto dell’adempimento di tale obbligo, il successivo accertamento è invalido. Conseguenza questa espressamente prevista. Sempre che, però, a seguito d’impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.