A volte questi lavori di adeguamento alla legge possono essere costosi e complessi. Ecco che i condomini si domandano chi paga le spese per eliminare le barriere architettoniche in condominio e come si decide.
Le maggioranze necessarie
Nel corso del tempo le maggioranze necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono state modificate per conciliare le esigenze del disabile con quelle del condominio. L’iniziativa parte dalla famiglia del disabile che ha necessità di un montascale o di una rampa per la sedia a rotelle. Il disabile, o chi lo rappresenta, deve inviare all’amministratore una richiesta precisa con allegato il progetto del lavoro. L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni mettendo l’argomento all’ordine del giorno.
La delibera è approvata con il voto della maggioranza degli intervenuti alla riunione, quindi serve la metà più uno degli intervenuti tali da rappresentare almeno 500 millesimi.
La normativa da consultare
Per avere un’idea più completa della materia si può consultare la Legge 13 del 1989, modificata dalla Legge 120 del 2020.
Chi paga le spese per eliminare le barriere architettoniche in condominio e come si decide
L’assemblea può opporsi a quegli interventi che possano mettere in pericolo la stabilità o la sicurezza dell’edificio come previsto dall’art. 1120 comma 4 del codice civile. Questo è pressoché l’unico limite che i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche posa incontrare.
Il limite del decoro architettonico
In questi casi il decoro architettonico non è rilevante e l’assemblea non può per questo motivo opporsi all’intervento. Lo si ricava dall’art. 2 comma 1 della Legge 13 del 1989 e lo ha confermato anche la Corte di Cassazione in alcune sentenze.
Chi paga le spese
Se in assemblea non si raggiunge il quorum necessario ed il condominio non mostra interesse per la partecipazione ai lavori il disabile dovrà sostenere le spese da solo. In questo caso non ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea, ma deve sempre rispettare il limite della stabilità e sicurezza del fabbricato.
Distanze legali
Il disabile non è costretto a rispettare le distanze legali quando installa ascensori o montascale che gli sono necessari. Può anche modificare l’ampiezza del portone o degli accessi all’ascensore stesso.