Il finanziamento soci, anche solo enunciato nel verbale assembleare, soggiace all’imposta di registro proporzionale al 3%. Studiamo il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11276 del 29/04/2021, ha chiarito quando va pagata l’imposta di registro, per aumenti di capitale. Nella specie, un Notaio impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di liquidazione, notificatogli in qualità di responsabile d’imposta. L’avviso riguardava la maggiore imposta di registro relativa ad un verbale di assemblea straordinaria di aumento di capitale sociale. In tale verbale veniva enunciato un contratto di finanziamento soci, non registrato. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.
Rilevavano i giudici che il professionista non era responsabile in solido dell’imposta. La pretesa tributaria andava quindi semmai rivolta nei confronti delle parti che avevano stipulato l’atto e ne avevano omesso la registrazione. Il verbale si limitava peraltro a menzionare l’esistenza del mutuo del socio come risultante dalle scritture contabili, senza alcuna indicazione degli elementi essenziali dell’atto enunciato. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per Cassazione. L’Amministrazione, per quanto di interesse, deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che nel verbale assembleare non fosse chiaramente indicata la concessione del finanziamento.
La decisione
La fattispecie riguardava, in sostanza, un finanziamento soci in favore della società, non formalizzato in atto pubblico o scrittura privata autenticata. Finanziamento successivamente dichiarato nel verbale assembleare di ripianamento delle perdite del capitale sociale e di sua ricostituzione mediante rinuncia da parte dei soci. Afferma dunque la Cassazione che l’imposta di registro si applica in tali casi anche alle disposizioni solo enunciate in un atto non registrato. E i notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, a richiedere la registrazione. In sostanza, pertanto, il finanziamento soci, anche solo enunciato nel verbale assembleare, soggiace all’imposta di registro proporzionale al 3%. Tale trattamento è infatti applicabile, in via residuale, agli atti aventi oggetto prestazioni patrimoniali diverse da quelli altrove indicati. E tale tassazione, rileva la Cassazione, si applica dunque anche alle disposizioni solo enunciate, anche a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento.
Osservazioni
Al di là dello specifico caso processuale, giova anche evidenziare quanto segue. In via generale, i rapporti sottostanti all’atto non registrato sono comunque da assoggettare all’imposta di registro, anche se solo enunciati. Ad esempio, allora, anche l’eventuale condanna del fideiussore, enunciata nel decreto ingiuntivo, comporta un’obbligazione autonoma rispetto a quella derivante dalla condanna del debitore principale. E come tale soggetta anche ad autonoma imposizione. L’imposta di registro è infatti un’imposta d’atto. E come tale colpisce quindi ogni singolo atto che possa esprimere una qualche capacità contributiva.