Attenzione al conto corrente cointestato con il pagamento di spese detraibili e deducibili, perché la sentenza della CTP di Perugia smentisce l’AdE

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Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia ha creato molte preoccupazioni. Infatti, bisogna fare attenzione al conto corrente cointestato con il pagamento di spese detraibili e deducibili perché la sentenza della CTP di Perugia smentisce l’AdE. Uno strano caso nel quale i giudici ribaltano la decisione dell’Agenzia delle Entrate favorevole alla detrazione. Analizziamo il caso esaminato dalla Corte e cosa comporta il conto corrente cointestato con il coniuge.

Attenzione al conto corrente cointestato con il pagamento di spese detraibili e deducibili, perché la sentenza della CTP di Perugia smentisce l’AdE

La CTP di Perugia ha emesso la sentenza n. 104/2021, in merito ad una deduzione riguardante il versamento contributivo del fondo pensione, esposta in dichiarazione dei redditi. Il pagamento della quota del fondo pensione è effettuato da un conto corrente cointestato con il coniuge. I giudici hanno deciso che la deduzione dei contributi di previdenza complementare si possono dedurre solo per il 50%. La giustificazione di tale decisione deriva dal pagamento che non proviene da un conto corrente esclusivo intestato al beneficiario del fondo pensione.

Inoltre, una sentenza si è pronunciata in riferimento all’incredibile cambiamento del conto corrente cointestato che permette di prelevare tutti i soldi depositati senza più blocco

L’Agenzia delle Entrate non prevede il conto esclusivo

Più volte, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata a conclusione opposte. Infatti, L’AdE non ha mai preteso che un pagamento di oneri e spese deducibili o detraibili, sia effettuato con un conto corrente intestato alla persona beneficiario. Ma ha chiarito che è possibile pagare le spese detraibili con la carta di credito con addebito sul conto corrente cointestato al coniuge. (Risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020).

Inoltre, a sostenere la tesi dell’Agenzia delle Entrate, anche la Commissione Finanze della Camera dei deputati in risposta a un’interrogazione parlamentare del 21 aprile 2021.

Nella quale è chiarito che la detrazione o la deduzione della spesa spetta quando il contribuente risulti intestatario della spesa. Inoltre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020 precisa che i pagamenti dei contributi di previdenza complementare possono essere giustificati anche con la dichiarazione del fondo pensione.