Quasi a tutti è capitato di assumere un giardiniere per dare una bella spuntata ai cespugli o agli alberi. Magari il nostro giardiniere di fiducia in tutti questi anni non ha avuto alcun infortunio. Fortunato lui e noi stessi. Ma cosa accadrebbe se si facesse del male lavorando nella nostra proprietà?
Non tutti sanno che possiamo pagarla cara se il nostro giardiniere ha un incidente domestico e in quali casi la legge ci tutela.
Di chi è la responsabilità?
Se assumiamo un giardiniere in nero, la responsabilità è nostra. Con riguardo a diverse casistiche in merito alla sicurezza sul lavoro, è intervenuta la Corte di Cassazione con varie sentenze affermando che il committente deve risarcire il danno. Anche il D.Lgs. n. 81/2008 conosciuto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” lo sostiene.
È molto importante sapere che il committente privato che assume un giardiniere o un operaio ha degli obblighi precisi. Deve adottare tutte le misure idonee per rendere il lavoro sicuro e predisporre tutto il necessario per rispettare le regole antinfortunistiche.
Però c’è un altro caso molto importante. Se diciamo al giardiniere di indossare guanti e casco di protezione per qualsiasi evenienza e lui non esegue questo “ordine”, di chi è la responsabilità?
Verrebbe da pensare “sua”. E invece no. La responsabilità è sempre nostra e come tale dovremmo risarcire il danno. Non tutti sanno comunque che dobbiamo scegliere lavoratori professionisti dotati di titoli certificati. Questo è quello che raccomanda non solo la legge ma anche la Corte di Cassazione. Per lavori affidati a qualcuno senza attestato o qualifica professionale e senza la presenza di un direttore dei lavori la responsabilità è sicuramente del committente privato. Lo sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40922/2018.
I casi in cui la legge ci tutela
Non tutti sanno che possiamo pagarla cara se il nostro giardiniere ha un incidente domestico e in quali casi la legge ci tutela. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29582/2017 ha stabilito che ci sono delle eccezioni alla responsabilità del committente. Se la persona alla quale affidiamo i lavori assume comportamenti e atteggiamenti imprevedibili e anomali potremmo essere esonerati dal risarcimento del danno. Un altro caso di esonero da responsabilità è il caso in cui nominiamo in forma scritta un direttore dei lavori qualificato come responsabile. Per qualificato s’intende abile a svolgere la mansione poiché titolare delle attribuzioni tecniche.