Le discoteche sono, spesso, teatro di colluttazioni e di deliri, causati anche da abuso di alcool e, talvolta, di droghe. Sicché, qualche volta capita che accadano spiacevoli episodi anche a carico di persone del tutto incolpevoli. Solo perchè il caso le ha volute di passaggio in quel momento.
In quest’articolo, in particolare, ci chiederemo cosa succede se in discoteca si verifica una colluttazione e un avventore incolpevole viene travolto dalla rissa.
Anzitutto, chiariamo che la rissa è un delitto previsto dal codice penale, all’art. 588. Esso è punito con la multa fino a 309 euro. Se, però, in seguito alla stessa qualcuno resta ucciso o ferito, la pena prevista è della reclusione da 3 mesi a 5 anni.
Dette conseguenza penali derivano, a prescindere dalle specifiche azioni poste in essere, dal solo fatto di aver partecipato alla rissa. A queste si aggiungono, poi, le pene previste in base alle specifiche responsabilità penali di cui ciascuno si rende colpevole.
Sicché, sul piano penale, del terzo avventore, risponderà, per aberratio ictus ex art. 82 c.p., colui che con la sua azione gli abbia cagionato la ferita, la lesione o la morte.
Specifichiamo, in questa sede, quando ricorre la rissa e quando l’aberratio. Ossia “l’offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta”. Si tratta di due figure giuridiche estremamente interessanti.
Rissa e “aberratio ictus”
Per quanto riguarda, la prima, ossia la rissa, occorre chiarire che essa si configura allorquando vi siano almeno 3 persone e queste siano divise in almeno due gruppi in contrasto tra loro e, infine, vi siano coscienza e volontà, da parte di tutti i partecipanti, di contribuire all’aggressione. Quindi, tutti concorrono nel reato di rissa allo stesso modo.
Per quanto concerne, invece, la figura giuridica che ricorre nell’ipotesi di lesioni arrecate al terzo avventore di una rissa, dobbiamo specificare che l’aberratio ictus, è regolata dall’art. 82 c.p. La norma disciplina l’ipotesi di offesa arrecata a persona diversa da quella a cui era diretta ed è monolesiva se cagionata soltanto al terzo, plurioffensiva se consumata sia ai danni del destinatario effettivo che di quello erroneamente travolto dal gesto.
Ebbene, nel primo caso, “il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, le circostanze aggravanti e attenuanti”. Nel secondo caso, invece, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
Di conseguenza, il partecipante alla rissa che abbia anche colpito il terzo estraneo, risponderà del reato di rissa in concorso con quello di cui all’art. 82 c.p., prima o seconda ipotesi, a seconda delle persone concretamente offese.
Chi è responsabile oltre ai partecipanti?
Per rispondere compiutamente alla domanda: “cosa succede se in discoteca si verifica una colluttazione e un avventore incolpevole viene travolto dalla rissa?”, operiamo degli opportuni chiarimenti.
Abbiamo esaminato l’ipotesi della responsabilità penale che soccorre in capo ai partecipanti a una rissa in discoteca. Ora, passiamo ad esaminare altri tipi di responsabilità che potrebbero configurarsi. E in particolare quella civile in capo oltre, che ai responsabili diretti, anche al gestore del locale, in taluni casi.
In proposito, poiché le risse in discoteca o all’esterno di essa, sono ormai una costante, i gestori hanno l’obbligo di garantire la sicurezza in entrambi i luoghi. Hanno, cioè, un dovere di controllo sull’ordine pubblico. Proprio perchè è fatto prevedibile che possano verificarsi diverbi e colluttazioni. È quindi obbligo predisporre adeguate misure di sicurezza da parte dei medesimi.
Sicché, certamente, il gestore non concorrerà nella rissa ma risponderà civilmente delle lesioni, allorquando queste siano derivate anche dal mancato controllo o da un’inadeguatezza dei locali. Si tratta di una responsabilità oggettiva, che ricorre, come in questo caso, in capo a chi non abbia causato personalmente il danno.
Sicché, questa responsabilità, è conseguenza proprio dell’obbligo giuridico di vigilare e controllare tutto ciò che accade nel locale e nelle pertinenze di esso.
Il tutto, salvo che ricorra il caso fortuito. Quest’ultimo è un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale, che spezza il nesso causale. Nella nozione di fortuito non rientrano, certamente, le risse, come indicato, posto che il gestore del locale le deve sempre prevedere. Da qui, la sue responsabilità per i danni, non imprevedibili, da esse derivanti.