Con il messaggio n.1297/2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni per le domande di Cassa Integrazione, Assegno Ordinario e CISOA alla luce del Decreto Sostegni. Infatti, il Decreto Sostegni, al fine di fronteggiare la crisi determinata dall’emergenza epidemiologica, ha introdotto misure urgenti a sostegno di imprese e lavoratori maggiormente colpiti.
In particolare, ha previsto che i datori di lavoro, che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva, possono fruire di un ulteriore periodo di CIGO. Mentre, per quanto riguarda trattamenti di ASO e di CIGD, i datori di lavoro possono fare istanza per una durata massima di 28 settimane.
Ovvero dal primo aprile 2021 al 31 dicembre 2021. Pertanto, in virtù del Decreto Sostegni, sono previste ulteriori settimane per i trattamenti di integrazione salariale, ecco come fare la domanda.
Trattamenti di CIGO, ASO e CIGD
Quindi, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Ordinaria, i datori di lavoro potranno proporre istanza all’INPS per ulteriori 13 settimane. Queste 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio, per i primi tre mesi dell’anno. Le settimane di CIGO saranno 25, a partire dal primo gennaio 2021 al 31 marzo 2021, e dal primo aprile fino al 30 giugno 2021.
I datori rientranti nelle tutele Fondo Integrazione salariale, Fondi di solidarietà bilaterale, e che ricorrono alla Cassa Integrazione possono chiedere trattamenti di ASO e CIGD. Tali trattamenti potranno avere una durata di massimo 28 settimane.
Ulteriori settimane per i trattamenti di integrazione salariale, ecco come fare la domanda
Per le domande riguardanti le ulteriori settimane previste dal Decreto Sostegni, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID-19 – DL 41/21”. Anche i datori che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori per i mesi precedenti, possono accedere al nuovo periodo previsto dal Decreto.
Tali trattamenti, inoltre, potranno riguardare i lavoratori assunti alla data del 23 marzo 2021.
Le domande dovranno trasmettersi all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Le domande dovranno inoltrarsi entro i termini predetti, a pena di decadenza.
L’azienda potrà chiedere di anticipare le prestazioni e di conguagliare successivamente gli importi, o richiedere il pagamento direttamente all’INPS. Senza dover produrre documentazione attestante le difficoltà finanziare dell’impresa
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