A rischio l’accoglimento della domanda risarcitoria per chi non assolve alle richieste della compagnia assicurativa

veicolo

Qualunque soggetto trasportato a bordo di un veicolo che rimane coinvolto in un incidente stradale, ha il diritto di essere risarcito, a prescindere dalla responsabilità del conducente della macchina su cui viaggiava, così come previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

La compagnia assicurativa, costituita in mora, è invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, così come previsto dalla legge 162/2014. L’obiettivo è tentare un accordo ed evitare un giudizio, anche se, di fatto, in rarissimi casi le parti raggiungono una intesa.

Cosa accade a seguito della costituzione in mora della compagnia assicurativa

La compagnia assicurativa, nomina un consulente medico di parte e convoca a visita medico – legale il danneggiato.

Richiesti, altresì, tramite lettera raccomandata AR, una serie di documenti, tra cui la compilazione di un questionario.

A rischio l’accoglimento della domanda risarcitoria per chi non assolve alle richieste della compagnia assicurativa

Per anni queste richieste da parte della compagnia sono state sottovalutate, a dire il vero anche dai legali della parte danneggiata nel sinistro. Era consuetudine infatti sorvolare su queste domande, anche di integrazione della documentazione. E decorsi i termini di legge dalla costituzione in mora, dare impulso al giudizio per ottenere la condanna della compagnia al risarcimento delle lesioni patite dal soggetto coinvolto nel sinistro, oltre alle spese legali.

Oggi l’orientamento dei Giudici sembra essere cambiato. Questa condotta elusiva della parte danneggiata, oltre ad integrare gli estremi di procedibilità della azione giudiziaria , può determinare una condanna alle spese di giudizio.

Ed è proprio quello che è accaduto di recente alla sig.ra V.R. che si è ritrovata con una cospicua condanna alle spese di giudizio per una superficialità commessa!

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla sig.ra V.R. Tale domanda era volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni subite dalla stessa a seguito di un sinistro stradale. Ciò  proprio perché non si era provveduto in fase stragiudiziale alla integrazione della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa. Oltre a dichiarare improcedibile la domanda, il Giudice ha anche condannato la sig.ra V.R. al pagamento delle spese di giudizio calcolate in 1.200 euro.

Per concludere sull’argomento “a rischio l’accoglimento della domanda risarcitoria per chi non assolve alle richieste della compagnia assicurativa”, è bene quindi fare molta attenzione alle richieste della compagnia assicurativa fatte nella fase stragiudiziale, onde evitare spiacevoli sorprese.