Qualche anno fa è stata approvata una normativa che ha abrogato diverse fattispecie di reato e ne ha depenalizzato altre, trasformandole in illeciti civili.
Tra i reati depenalizzati, la falsità in scrittura privata, che consiste in una alterazione materiale di tale tipologia documentale. La depenalizzazione ha trasformato il precedente illecito penale in un illecito civile, comportando la definizione della questione al di fuori delle aule penali.
Nel caso l’interessato promuova un’azione civile per far valere la falsità del documento, è condannato ad una cosiddetta sanzione civile pecuniaria colui che il giudice ritiene responsabile. Ma senza che il fatto rivesta più alcuna rilevanza penale. Ovviamente anche un testamento è una scrittura privata, ma escluso dalla depenalizzazione.
Ma perché questa differenza?
Perché, a differenza della falsità in scrittura privata, quella testamentaria non è stata depenalizzata?
Non solo la falsificazione di un testamento non è depenalizzata, ma tale falsità prevede una sanzione parificata alla falsità in atto pubblico. Decisamente più grave di quella che era prevista per il falso in scrittura privata.
Vi sono almeno due ragioni che giustificano la maggior gravità, attribuita dal legislatore alla falsità testamentaria.
Solitamente le altre scritture private intervengono inter vivos, e per questo motivo è spesso agevole rilevarle. E, da parte dell’interessato, fare valere la falsità nelle competenti sedi legali senza peraltro oneri probatori.
Pensiamo al caso di un falso contratto, stipulato da uno degli apparenti contraenti, fatto valere contro l’altro apparente contraente.
Quest’ultimo, una volta che la controparte intenda far valere un falso contratto nei suoi confronti, potrà ad esempio disconoscere la propria sottoscrizione in sede civile.
Invece, nel caso del testamento, non è certo possibile un mero disconoscimento da parte di chi interessato a far valere la falsità. Occorre quindi che chi è interessato, fornisca prova della eventuale falsità. Mentre nelle altre scritture private, assistiamo ad una inversione dell’onere probatorio, essendo la prova a carico di chi intenda far valere l’autenticità.
Maggiori difficoltà di poter ricorrere a perizie grafiche
Altra fondamentale differenza riguarda la facilità di raffrontare, in caso di scritture private inter vivos, la grafia di un atto con quella di altri atti, provenienti dall’autore apparente. L’autore apparente, cioè colui da cui sembrerebbero provenire atto e sua sottoscrizione, potrà egli stesso fornire un cosiddetto saggio grafico. Lo farà scrivendo dei testi in presenza di un perito, testi che consentiranno un raffronto con il testo di cui verificare l’autenticità.
Questo non è in molti casi possibile con il testamento. Infatti una perizia grafica si basa sempre sul confronto tra la grafia di un atto e quella di altri atti, provenienti dall’autore apparente. Ma chi intenda formare un testamento falso, spesso fa sparire, avendone la possibilità, altri scritti del de cuius, in modo tale da rendere impossibile il confronto.
Ecco quindi i fondamentali motivi di maggior gravità. Il testamento falso è molto più difficile da scoprire e dimostrare, che non una scrittura privata inter vivos.
Scritture private non testamentarie nella successione mortis causa
Ma cosa succede per le scrittura private, che valgono comunque nell’ambito di rapporti successori mortis causa?
Mentre nel caso del testamento, dopo diverse interpretazioni giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che spetta a chi ne abbia interesse dimostrare la falsità, e quindi non è certo sufficiente un disconoscimento della paternità apparente del de cuius, invece questo non vale per le altre scritture private.
Pensiamo ad esempio ad un contratto stipulato, a suo tempo, almeno apparentemente, da chi è poi defunto.
In questo secondo caso i successori o altri aventi causa possono limitarsi a disconoscere l’autenticità della scrittura privata. Ciò a differenza di quanto previsto, come abbiamo detto, per il testamento.
Abbiamo quindi spiegato, in questo articolo, alcune fondamentali differenze tra il testamento e le altre scritture private, rispondendo al quesito: “Perché, a differenza della falsità in scrittura privata, quella testamentaria non è stata depenalizzata?”.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“