La prestazione economica che compete al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro è denominato trattamento di fine rapporto. Tale trattamento è dovuto sia in caso di dimissioni sia in caso di licenziamento.
Il datore di lavoro dovrebbe pagare di regola entro 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro ma potrebbe essere in una crisi economica difficile. In tali casi possiamo agitare tutte le diffide legali ma non otterremo grandi risultati. A chi dobbiamo rivolgerci se il datore di lavoro non paga il TFR?
Fondo di Garanzia
L’art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito il Fondo di Garanzia per il TFR al fine di sostituire il datore di lavoro insolvente. L’intervento del fondo, più recentemente, è stato esteso anche al pagamento delle ultime tre retribuzioni e della previdenza complementare.
Il Fondo di Garanzia scende in campo in maniera differente a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali. È necessario accertare in maniera preventiva il credito vantato dal lavoratore. Tale certificazione può essere ottenuta mediante deposito presso la cancelleria del tribunale della domanda di ammissione al passivo dell’azienda. Nel concordato preventivo il fondo interviene per l’intera somma dovuta al lavoratore senza tenere in conto la proposta concordataria
Nel caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali è sufficiente il decreto ingiuntivo presentato per il recupero del credito. La domanda va presentata alla sede Inps dove il lavoratore ha la sua residenza e dove troverà a chi rivolgersi se il datore di lavoro non paga il TFR.
Quanto tempo abbiamo e la tassazione
Le somme erogate dal fondo sono soggette a tassazione dell’INPS che è sostituto d’imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. La ritenuta ha carattere provvisorio in attesa che gli uffici finanziari liquidino l’imposta in base alla normativa fiscale. Tale normativa prevede la tassazione in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti.
Il trattamento di fine rapporto si prescrive in cinque anni se non vi è alcun atto di interruzione per iscritto da parte del lavoratore al datore di lavoro. I termini diventano decennali se vi è una sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto al lavoratore l’importo del TFR.