Scontrini fiscali un rebus sulle sanzioni, si rischia la chiusura dell’attività

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Sul nuovo sistema sanzionatorio degli scontrini fiscali c’è un vero e proprio rebus che riguarda il ravvedimento operoso o l’atto di contestazione. La Legge di Bilancio 2021 ha adeguato le sanzioni per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Creando sugli scontrini fiscali un rebus sulle sanzioni, si rischia la chiusura dell’attività per quattro violazioni in cinque anni. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire la convenienza in base alle nuove sanzioni.

Scontrini fiscali un rebus sulle sanzioni, si rischia la chiusura dell’attività

In effetti, il nostro sistema fiscale si presenta sempre più complesso mettendo a dura prova i titolari di attività commerciali. Lo scontrino fiscale telematico e l’invio dei corrispettivi aveva l’obiettivo di semplificare le procedure e, inoltre, combattere le frodi fiscali. Ad oggi, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore, restano incognite e criticità.

Un altro rebus da sciogliere è la convenienza alla sanzione, sembra un paradosso, eppure la situazione è reale.

Il Dlgs 471/1997 articolo 6 del comma 2-bis ha stabilito che alle irregolarità che riguardano la trasmissione telematica o la memorizzazione dei corrispettivi si applica una sanzione pari al 90%. La sanzione è calcolata in base all’imposta da versare. Comunque, non può superare 500 euro. Inoltre, è previsto che, in presenza di un verbale di contestazione, la omessa o infedele memorizzazione dei corrispettivi non è soggetta a ravvedimento.

Bisogna scegliere la sanzione più conveniente

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito, nella circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, che con il ravvedimento operoso non è possibile il cumulo giuridico.

Pertanto, prima di scegliere il ravvedimento operoso bisogna valutare la convenienza. Considerando anche che dal momento in cui il contribuente riceve l’atto di contestazione può fruire della definizione agevolata al terzo.

Inoltre, ha la possibilità di rateizzare le somme dovute.

Quindi le strade sono due aderire al ravvedimento operoso (quando possibile) applicando a ciascuna violazione la sanzione di 500 euro in su o attendere l’atto sanzionatorio dall’Ufficio. Quest’ultimo permette comunque di fruire dell’abbattimento di un terzo e del pagamento a rate.

Da considerare che nel caso di violazione (DLS 174/1997), con quattro contestazione in cinque anni, si rischia la chiusura dell’attività. Oppure la sospensione della licenza da tre giorni a un mese.