Qualche volta ci saremo trovati ad utilizzare il numero di cellulare altrui per fornirlo a qualcuno che ce lo aveva chiesto. Oppure per fare uno scherzo ad un amico. Insomma, in quel caso, ci saremmo dovuti porre la domanda: “è reato diffondere il numero di cellulare altrui?”.
Ebbene, la Cassazione penale ha ribadito che, poiché il numero dell’utenza mobile è un dato sensibile, in caso di indebita diffusione dello stesso, ricorre il reato di cui all’art. 167 D.lgs. n. 196/2003. In tal senso si è espressa la Cassazione penale con sentenza n. 21839 del 2011.
Detto reato ricorderebbe anche in seguito alla modifica della norma, avvenuta per mezzo della modifica apportata dal D.lgs. n.101 del 2018.
Sicché, il soggetto che, privo dell’autorizzazione dell’interessato, diffonda il numero di telefono cellulare di questi, incorre nel reato anzidetto, in virtù del nocumento, anche di carattere non patrimoniale, che gli può arrecare.
La fattispecie su cui la Corte di Cassazione, con una diversa sentenza, ossia la n. 46376 del 2019, si è trovata a decidere, ha riguardato la più specifica ipotesi in cui il numero di cellulare della vittima era stato inserito in una chat erotica. Senonché, anche in detto caso, ricorrerebbe sul medesimo reato.
Violazione privacy
Tirando le fila di quanto fin qui dedotto, si è risposto positivamente al quesito sul “se sia reato diffondere il numero di cellulare altrui”. Detto comportamento, infatti, integra specificamente il reato di trattamento illecito di dati personali.
La condotta incriminata consiste nel diffondere, per qualsiasi ragione, un dato personale, quale il numero di cellulare, di cui si sia venuti in possesso e appartenente ad altro soggetto. Ciò in quanto solo il titolare del diritto può assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei propri dati personali.
Infatti, il divieto di diffusione di dati sensibili altrui riguarda tutti indistintamente i soggetti che entrino in possesso dei dati di altro soggetto. Essendo gli stessi tenuti a rispettare il diritto alla privacy dello stesso. Ciò, in modo che sia assicurato un corretto trattamento di quei dati senza abusi o pericolose intrusioni.