Sono ammissibili le dichiarazioni di terzi, anche se non tempestivamente prodotte a seguito di questionario. Studiamo il caso.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 3254 del 10/02/2021, ha chiarito gli effetti della mancata risposta a questionario dell’Agenzia, se i documenti richiesti provengono da terzi. Nella specie, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso, rettificando il reddito dichiarato dal contribuente. L’accertamento traeva origine da una verifica nella quale erano stati appurati finanziamenti effettuati a favore di una società e poi oggetto di rinuncia.
Successivamente la società aveva proceduto ad un aumento di capitale per il medesimo importo
Al di là del merito, nell’avviso si dava atto che il contribuente aveva dichiarato di aver agito sempre in qualità di fiduciario di altro soggetto. Il contribuente, dopo aver ricevuto la richiesta di esibizione documenti, aveva poi prodotto dichiarazioni con le quali era stato dimostrato tale ruolo di fiduciario. La Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva solo in parte il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia ed accoglieva l’appello incidentale del contribuente. Ritenevano infatti i giudici che la documentazione prodotta dal contribuente ne provasse l’assunto. E cioè che i versamenti sul conto della società, a titolo finanziamento soci, erano avvenuti con danaro dato da altri, avendo egli agito quale fiduciario.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione. Rilevava l’Amministrazione che solo in epoca successiva al termine concesso dall’Ufficio il contribuente aveva depositato la dichiarazione relativa alla condizione di fiduciario. E secondo l’Agenzia tale ritardo non poteva essere giustificato con la circostanza che la documentazione proveniva da “terza persona”. E questo anche considerato che se il contribuente era parte del rapporto di mandato fiduciario, non poteva non avere copia dello stesso. In ogni caso, concludeva l’Ufficio, i documenti prodotti successivamente al termine concesso per la risposta al questionario non erano utilizzabili in sede amministrativa o contenziosa.
L’obbligo di risposta al questionario
Evidenziano i giudici che, inviato il questionario, è necessario che l’Amministrazione finanziaria fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste. Avvertendo comunque il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza. Trattandosi di obblighi “di informativa”, conseguenti ai doveri di correttezza e collaborazione, grava del resto sull’Ufficio l’onere di provare il rispetto di tale sequenza procedimentale. Se tali obblighi vengono rispettati, l’omessa o intempestiva risposta è sanzionata con la preclusione, amministrativa e processuale, di allegazione dei dati e documenti non forniti. Tale preclusione si verifica però solo laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una dichiarazione diretta ad impedire l’ispezione documentale.
Le cause di non imputabilità
Il contribuente può invece sempre produrre in giudizio i documenti che non sia stato in grado di esibire per causa a lui non imputabile. Qualora i documenti provengano dal terzo, la cui condotta non sia pretendibile nei tempi fissati dall’Amministrazione, la preclusione non è quindi imputabile al contribuente. Né pertanto i documenti sono inutilizzabili, tranne l’ipotesi in cui il terzo sia, in realtà, un ausiliario del contribuente ex art. 1228 cod. civ. Nella specie, in conclusione, la decisione era corretta nella parte in cui aveva escluso il ritardo rispetto al termine concesso dall’Ufficio per l’esibizione. Infatti, sono ammissibili le dichiarazioni di terzi, anche se non tempestivamente prodotte a seguito di questionario, laddove ciò avvenga per causa non imputabile al contribuente.