Disattendendo alcune pronunce precedenti che rendevano il preventivo consenso sulle spese straordinarie, necessario ai fini del rimborso delle stesse da parte del coniuge non affidatario, è giunta un’altra sentenza della Cassazione che ribadisce l’opposto orientamento.
Si tratta della sentenza n. 5059 del 2021, postasi sulla stessa falsariga di altra sentenza del 2016: la n. 12013. La querelle sul consenso preventivo da parte del coniuge non affidatario, aveva, dunque, consentito, molto spesso, allo stesso, di negarlo semplicemente, per divincolarsi dall’obbligo del rimborso
Sicché, in virtù delle pronunce contrastanti, il coniuge affidatario, si è trovato, talvolta, a dover far fronte, da solo, alle spese straordinarie dei figli.
A fronte di questa situazione incerta, la Cassazione è intervenuta nuovamente con la sentenza recentissima di cui sopra. Sostenendo che non sussiste a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie, affrontate nell’interesse del minore.
Pertanto, l’arresto in discorso è stato accolto come una grande novità in ambito familiare. In quanto si chiarisce: il rimborso delle spese straordinarie è dovuto anche in assenza di accordo preventivo.
Cosa ha dedotto la sentenza nello specifico
Grande novità in ambito familiare. Si chiarisce: il rimborso delle spese straordinarie è dovuto anche senza accordo preventivo. Ma vediamo come la Suprema Corte è giunta a ribadire siffatto principio.
Ebbene, essa ha chiarito che il coniuge non affidatario è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Invece, in caso di rifiuto esplicito, da parte di questi, spetterà al giudice verificare se le spese affrontate dal coniuge affidatario corrispondessero all’interesse del minore.
In caso positivo, il dissenziente sarà tenuto a pagare la quota di spettanza, pari al 50% della spesa totale affrontata dall’altro coniuge. Nel caso deciso, in particolare, si trattava di spese di istruzione e assistenza medica, reputate rimborsabili, anche senza consenso. In quanto giustificate da ragioni di necessità/urgenza.
In definitiva, in caso di mancata concertazione preventiva, da parte dei coniugi sulle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, spetterà al giudice la valutazione circa la fondatezza, in concreto, dei motivi di dissenso.
Sicché, se la spesa risponde al superiore interesse del minore, il rimborso sarà comunque dovuto. La valutazione del giudice, nella specie, sarà improntata sulla commisurazione dell’entità delle spese rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità di esse in relazione alle condizioni economiche dei genitori.