Con il messaggio n.734/2021, l’INPS comunica le istruzioni su come presentare i riesami relativi alle domande respinte per le indennità previste dal decreto Ristori. In particolare per l’indennità INPS di 1.000 euro, 20 giorni per recuperarla. Ecco le istruzioni illustrate per i Lettori di Proiezionidiborsa..
Le categorie interessate sono quelle dei lavoratori che hanno presentato la domanda per la concessione onnicomprensiva-bis e ter previste dal decreto Ristori. Ovvero:
a) lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
b) lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
c) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
d) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
e) lavoratori dello spettacolo;
f) lavoratori intermittenti e autonomi occasionali;
g) lavoratori incaricati delle vendite a domicilio.
Il termine per presentare il riesame è di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS n.734. O dalla data di notifica di reiezione della domanda. Nell’ipotesi in cui gli interessati non producano idonea documentazione, la domanda si intenderà respinta.
Indennità INPS di 1.000 euro, 20 giorni per recuperarla. Ecco le istruzioni
L’utente potrà inviare la documentazione necessaria, mediante il link “Esiti”, nella stessa sezione in cui ha presentato la domanda “Indennità 600/1000”. Mediante la stessa funzione, l’utente può verificare i motivi di reiezione e allegare i documenti necessari per il riesame.
In alternativa, la documentazione potrà inviarsi alla struttura territoriale di competenza, alla casella postale riesamebonus600.nomesede@inps.it. Nell’ipotesi di reiezioni cosiddette forti, non sarà possibile il riesame. L’interessato potrà quindi rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda l’indennità onnicomprensiva-bis, ai fini della verifica del rapporto di lavoro, è richiesto per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori in somministrazione e dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
b) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
c) lavoratori autonomi occasionali
Il requisito dell’assenza di titolarità del rapporto di lavoro deve essere verificato al 30/10/2020.
Mentre per quanto concerne l’indennità onnicomprensiva-ter, il requisito dell’assenza di un rapporto di lavoro, deve essere verificato all’1/12/2020.
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