Ecco cosa si rischia violando questo obbligo matrimoniale

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Si sente spesso parlare di fedeltà ma pochi sanno che, oltre ad essere obbligo morale, con il matrimonio diviene anche un obbligo giuridico.

Infatti, se i sentimenti e il legame prima concernono solamente la sfera privata dei soggetti con il matrimonio sorgono degli obblighi ben precisi.

Dal punto di vista giuridico, infatti, con l’art. 143 del codice civile il legislatore delinea gli obblighi derivanti dal matrimonio.

I coniugi saranno tenuti alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. Ecco cosa si rischia violando questo obbligo matrimoniale.

Ma esattamente in cosa consiste l’obbligo di fedeltà matrimoniale?

Chi pensa che, semplicemente, si tratti dell’obbligo di non tradirsi non sbaglia. Ma dimentica alcuni fattori.

Frequentemente, infatti, nell’obbligo di fedeltà vengono ricomprese delle condotte che potrebbero sembrare lontane dal significato condiviso dai più.

Facendo un ragionamento inverso si potrà affermare che il coniuge è fedele nel caso in cui non tradisca il partner. In caso contrario sarà fedifrago.

La violazione può scaturire, infatti, anche da atteggiamenti non ricompresi nella nozione classica di tradimento.

Tuttavia, la fedeltà potrà essere violata anche rimanendo formalmente fedeli. Stringere una relazione platonica molto forte con un’altra persona, infatti, potrebbe già essere sintomo di infedeltà.

Per il legislatore, l’obbligo di fedeltà ingloba anche la sfera emotiva. E la giurisprudenza concorda con questa visione.

Oltretutto, perché ci sia infedeltà, è sufficiente lo stadio del tentativo. Non è necessario che si porti a termine la condotta.

Con il tradimento viene meno l’ “affectio coniugalis”. E si viola l’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge.

La Cassazione con sentenza n. 15200/17 ha affermato che l’infedeltà coniugale, quale violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, è potenzialmente idonea ad essere anche unica motivazione della separazione.

Conseguenze

All’infedeltà segue, frequentemente, la richiesta di separazione. In questo caso il coniuge tradito potrà richiedere l’addebito della separazione ex art. 151 comma 2 cod. civ.

Il giudice pronuncerà l’addebito dopo aver accertato il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi  matrimoniale. L’infedeltà dovrà essere grave e pregiudizievole per il matrimonio.

Nel caso in cui il tradimento fosse conseguenza, e non causa, della crisi coniugale, il giudice potrebbe non concedere l’addebito.

Secondo la giurisprudenza sarà l’autore della violazione a dover dimostrare la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. In modo particolare se il comportamento si inserisce in una situazione matrimoniale già compromessa.

Ecco, quindi, cosa si rischia violando questo obbligo matrimoniale.