L’INPS mette un punto fermo sui licenziamenti in deroga e pone obblighi al datore di lavoro 

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L’INPS chiarisce quali siano gli obblighi del datore di lavoro in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Fa questo chiarimento mediante il messaggio n.528 del 5 febbraio 2021. Gli esperti di Proiezionidiborsa illustrano ai Lettori le novità del predetto messaggio. Invero, l’INPS mette un punto fermo sui licenziamenti in deroga e pone obblighi al datore di lavoro. La domanda: cosa accade in ipotesi d’interruzione di rapporto di lavoro in virtù di accordo?

Il governo, per fronteggiare la crisi determinata dal Covid, a salvaguardia dei lavoratori, ha limitato la facoltà di ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali. Ponendo uno stop fino al 31 marzo 2021 ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni, a partire dal 15 agosto 2020. In particolare, in deroga al licenziamento, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il contratto in presenza di accordo collettivo aziendale. Accordo di incentivo alla risoluzione del rapporto lavorativo, che deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’INPS mette un punto fermo sui licenziamenti in deroga e pone obblighi al datore di lavoro

L’INPS, con il messaggio, n.528/21, illustra gli obblighi contributivi del datore di lavoro. In particolare qualora si ricorra a tale tipo di risoluzione consensuale del contratto, il datore dovrà pagare il cosiddetto ticket di licenziamento. Tenuto conto, che ai lavoratori, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, è comunque riconosciuto il diritto alla fruizione delle NASpI.

Le interruzioni dei rapporti di lavoro effettuate con tali modalità, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione 2A. Il contributo da pagare, cui è tenuto il datore di lavoro, dovrà essere versato in unica soluzione. Entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione.

La crisi Pandemica e il recesso del contratto

La normativa per fronteggiare la crisi, ha previsto inoltre la possibilità per il datore di revocare, in ogni tempo, il recesso dal contratto di lavoro. Ciò a condizione che, contestualmente si richieda il trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In questo caso, il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri e/o sanzioni per il datore di lavoro.  La Redazione, in un precedente articolo ha illustrato le misure emergenziali messe in campo del governo per arginare la crisi. Tra queste lo stop ai licenziamenti la più importante.

La preoccupazione è che queste misure sono straordinarie, pertanto cosa succederà al termine delle stesse?

 

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