A chi spetta l’integrazione dell’assegno di pensione nel 2021?

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Il pensionato che percepisce un assegno al di sotto di un determinato valore fissato annualmente, ha diritto ad un integrazione al trattamento minimo (Legge n. 683/1983 articolo 6). L’integrazione rappresenta una tutela per i pensionati. Infatti, il trattamento al minimo, a carico dello Stato, è erogato dall’INPS al lavoratore quando accede alla pensione. La pensione è calcolata in base alla contribuzione versata. Se l’importo dell’assegno spettante è troppo basso, è aumentato con il trattamento minimo. Nel 2021 il trattamento è fissato in 515,58 euro. Analizziamo nel dettaglio a chi spetta l’integrazione dell’assegno di pensione nel 2021.

I requisiti per l’integrazione al minimo

Per poter accedere all’integrazione al minimo sono richiesti specifici requisiti; infatti, non tutte le pensioni possono essere integrate.

L’integrazione dell’assegno pensionistico è strettamente legata al reddito del pensionato e della coppia. Quindi, al fine della valutazione dei redditi, bisogna considerare sia quelli personali che quelli del coniuge non legalmente separato. Non fanno cumulo i redditi esenti (pensioni invalidi civili, pensioni di guerra, rendite INAIL, eccetera). Sono esclusi anche gli arretrati a tassazione separata, ad esempio il TFR o TFS, e gli arretrati degli anni precedenti.

A chi spetta l’integrazione dell’assegno di pensione nel 2021?

Per ottenere l’integrazione dell’assegno bisogna considerare i limiti di reddito individuale annuo pari a 6.702,54 euro e fino a 13.405,08 (per integrazione parziale).

Ad esempio, se un pensionato ha un reddito annuo di 5mila euro, con un assegno pensionistico di 150 euro, potrà considerare un’integrazione al minimo pari a 515 euro al mese. Mentre, il pensionato che ha un reddito complessivo annuo di 10mila euro può ottenere un’integrazione al minimo parziale. Potrà raggiungere un assegno di 411 euro al mese.

Bisogna considerare che l’integrazione al minimo è riconosciuta nel limite massimo di 515 euro; mentre, non è riconosciuta nessuna integrazione per il pensionato che supera 14mila euro di reddito annuo.

Invece, riguardo al limite di reddito coniugale delle pensioni, con decorrenza dal 1994 o successivamente a tale data, bisogna considerare i seguenti requisiti:

a) il reddito individuale del beneficiario non deve superare i 13.405,08 euro;

b) il reddito coniugale non superiore a quattro volte il trattamento minimo, che nel 2021 è pari a 26.810,16 euro (se la pensione ha avuto decorrenza nel 1994, invece, è pari a 5 volte il trattamento minimo per un valore annuo di 33.512,70 euro).