Uno degli argomenti che suscita maggiori discussioni dopo la separazione è quello delle spese straordinarie. Non è mai abbastanza chiaro come siano disciplinate e suddivise. Per questo nella Ordinanza 379 del 2021 ci sono novità dalla Cassazione sul mantenimento dei figli.
Questa pronuncia ha ad oggetto uno dei tanti casi in cui un genitore si è rifiutato di corrispondere la cifra chiestagli per spese straordinarie. Solitamente questi rifiuti hanno sempre la stessa origine. Il genitore lamenta infatti la scarsa chiarezza legislativa nella distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. In effetti nei procedimenti di separazione sono il giudice stabilisce con chiarezza solo il contributo al mantenimento ordinario, nella forma del famoso assegno.
Ma ovviamente il giudice non può mai stabilire l’ammontare del contributo per le spese straordinarie. Non può stabilirlo per il semplice fatto che quelle spese, proprio perchè straordinarie, non sono prevedibili nel momento in cui il Giudice pronuncia la separazione.
Novità dalla Cassazione sul mantenimento dei figli
Fatta questa premessa vediamo cosa precisa la Cassazione in merito alle spese.
Quali sono le varie categorie di spese? Intanto la Cassazione non individua solo le due classiche categorie delle spese ordinarie e straordinarie. Individua una terza categoria di spese, quelle che sicuramente saranno necessarie anche se non se ne conosce in anticipo l’ammontare. Dato che sono necessarie e perciò prevedibili la Cassazione afferma quanto segue. Non sono già comprese nell’assegno di mantenimento, perché nessuno poteva conoscere il loro ammontare. Però sono necessarie e per questo l’altro genitore è obbligato a rimborsarle.
Nell’ultima categoria di spese la Corte colloca quelle che oltre ad essere straordinarie sono anche di importo rilevante. In questo caso se manca l’accordo tra i coniugi è necessaria un procedimento in Tribunale per accertare la presenza di due requisiti. Bisogna verificare se quella spese fosse necessaria e se il suo ammontare sia proporzionato alle condizioni economiche del genitore tenuto al rimborso.
Un esempio
Il Tribunale di Varese, per esempio, nel Protocollo pubblicato sul sito per aiutare gli ex coniugi, ha previsto che se su una spesa straordinaria c’è stato accordo tra i coniugi il genitore non collocatario deve provvedere al rimborso non appena l’altro genitore lo chieda.
Il principio è quindi chiaro, almeno quando ci sia accordo tra i coniugi circa una spesa straordinaria. Se c’è stato accordo il rimborso deve essere veloce.