La vita in condominio, non è sempre facile e scorrevole. Condividere spazi comuni con tante persone può creare disagi e incomprensioni. Ma il mondo è bello perché vario, vivere in condominio vuol dire condividere spazi comuni con persone più varie. Spesso ci si chiede utilizzo della cosa e dello spazio comune, quando può essere vietato?
A dirimere le controversie, ove non riesce il singolo, o l’amministratore, interviene il nostro amato legislatore.
La Redazione di Proiezionidiborsa, costantemente attenta alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei Lettori, risponde, quest’oggi, al quesito in merito all’utilizzo della cosa comune. Quando l’utilizzo più intenso può essere vietato?
A rispondere a tale quesito, infatti, ci pensa il nostro legislatore, nel dettato dell’art.1102 del codice civile. Infatti, la norma prevede che ogni partecipante possa servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e impedire agli altri partecipanti di utilizzarla in “pari uso”. I limiti pertanto, all’utilizzo della cosa comune, sono chiari: non alterare la destinazione e non impedire l’utilizzo del proprio diritto agli altri partecipanti.
Osservazioni di carattere giuridico
Va fatta però una premessa, la norma di cui sopra ha carattere derogabile. Ciò vuol dire che il regolamento condominiale o delibere dell’assemblea, possono porre dei limiti più rigorosi. Ma è illegittimo però escludere un condomino dall’uso della cosa comune.
Quindi ove non ci sia un regolamento condominiale in merito all’utilizzo della cosa comune, interviene la disposizione legislativa dell’art.1102, c.c.
Pertanto, nell’ipotesi in cui un condomino modifichi una cosa comune, apportando modifiche consistenti, da ledere il diritto degli altri, gli altri condomini potranno chiederne l’eliminazione.
Occorre però fare una precisazione. La norma, prevedendo “pari uso”, non intende uso identico, essendo consentito, infatti, anche l’uso più intenso per un condomino.
Utilizzo della cosa e dello spazio comune, quando può essere vietato?
La Cassazione ha precisato che ciascun partecipante può trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione. Pertanto un condomino, potrà anche apportare migliorie alla cosa comune, o realizzare opere, al fine di rendere la cosa comune più vantaggiosa. Facendone pertanto un uso intenso.
L’uso più intenso, tuttavia, può essere vietato qualora il condomino apporti modifiche tali da impedire l’utilizzo agli altri, ledendo il loro diritto sulla cosa comune. Si pensi all’ipotesi in cui, faccia una recinzione, o metta un muro di cemento.
In questa ipotesi, gli altri condomini potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendone l’immediata rimozione.
Ecco quindi, nell’utilizzo comune, quando l’utilizzo più intenso può essere vietato.
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